Caduta della cliente a causa del pavimento bagnato: la responsabilità è del titolare del negozio, e l'assicurazione risponde
16 Gennaio 2020
IL CASO. Una donna, nell'uscire da un negozio di abbigliamento sito in Pompei, scivola e cade rovinosamente sul pavimento bagnato in quanto lavato con acqua e sapone, riportando lesioni personali. Non essendo stato posto alcun segnale per evidenziare il pericolo di scivolosità del pavimento, cita in giudizio il titolare del negozio per ottenere il risarcimento dei danni, ritenendo sussistente sia una responsabilità contrattuale, ex artt. 1176 e 1218 c.c., che una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., quale custode, ai sensi dell'art. 2050 c.c. e in ogni caso ex artt. 2043 e 2049 c.c. La donna dichiara inoltre che le lesioni riportate dall'incidente occorso avevano inciso negativamente sulla sua qualità di vita. Il convenuto, costituitesi in giudizio, non contesta il fatto accaduto e dichiara, in quanto assicurato per la responsabilità civile, di aver prontamente denunciato l'accaduto alla società assicuratrice. Chiedeva, in via principale, in caso di accoglimento della domanda attorea, che la compagnia di assicurazione fosse condannata a pagare direttamente all'attrice le somme dovute e, in via subordinata, che fosse manlevato. Veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Assicurazione, la quale si costituiva in giudizio e contestava sia la fondatezza della domanda attorea, sia quella di garanzia, non ricorrendo nel fatto avvenuto l'ipotesi di accidentalità e involontarietà, come previsto nelle condizioni della polizza.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE. Il Tribunale ritiene fondata la domanda attorea. Non essendo stata contestata la caduta sul pavimento bagnato all'interno del negozio, ma anzi essendo stata provata dai testimoni escussi, il giudice di prime cure riconduce la domanda risarcitoria nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità del custode. Richiamando la consolidata giurisprudenza, ricorda che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La nozione di custodia, infatti, non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova di fatto nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ La responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. può essere esclusa soltanto dal caso fortuito, riconducibile ad un elemento esterno, imprevedibile e inevitabile, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, che in modo imprudente abbia utilizzato impropriamente la cosa, così da costituire la causa esclusiva del danno. Nel caso di specie, la prova liberatoria non è stata offerta e non è emerso alcun comportamento colposo del danneggiato, idoneo a integrare il concorso di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante.
ASSICURAZIONE Il Tribunale dichiara altresì che la clausola di una polizza che prevede la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale" senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose.
CONCLUSIONE. Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, accoglie dunque la domanda attorea e quella di manleva spiegata dalla parte convenuta nei confronti della compagnia di Assicurazione, la quale viene condannata al pagamento in via diretta in favore dell'attrice di tutte le somme e al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto.
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