Locazioni agevolate: solo le organizzazioni convocate dal comune possono sottoscrivere l'accordo locale
17 Gennaio 2020
Dando risposta ad un quesito posto dal Comune di Udine in relazione ad una vicenda che aveva visto dapprima la sottoscrizione di un accordo locale da parte delle associazioni maggiormente rappresentative dei proprietari e dei conduttori che erano state convocate dal Comune nel rispetto delle previsioni del D.M. 16 gennaio 2017 e quindi la sottoscrizione di altro accordo locale da parte di organizzazioni diverse dalle prime, organizzazioni che però non erano state convocate dal Comune, il Ministero ha precisato che tale secondo accordo “è stato sottoscritto in assenza di formale convocazione da parte del Comune di Udine, in contrasto pertanto con quanto previsto dalla normativa di settore”. Dal che deve necessariamente derivare – si ricava dalla nota del Ministero - l'invalidità di tale secondo accordo. Da ricordare che – come sottolinea anche la nota del Ministero - ai sensi dell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017 il Comune deve convocare, ai fini dello svolgimento dell'attività diretta alla formazione dell'accordo locale, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale (condizione che non deve confondersi con la maggiore rappresentatività a livello centrale, come è stato precisato dallo stesso Ministero anche con la nota 11 luglio 2019). Solo le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale, da individuarsi e da convocarsi da parte dei Comuni in vista della contrattazione locale anzidetta, sono dunque legittimate alla sottoscrizione dell'accordo locale. E' questo il principio che può trarsi dalla nota del Ministero. Da osservare poi che la nota citata, dopo avere affermato tale principio, conclude osservando che “si ritiene ipotesi praticabile per la soluzione delle problematiche segnalate che le citate organizzazioni sindacali non convocate possano aderire, qualora ritenuto opportuno, al primo accordo sottoscritto tra i soggetti formalmente convocati”. Con tale adesione postuma le organizzazioni che non fossero state convocate dal Comune quali organizzazioni maggiormente rappresentative in sede locale e che non avessero sottoscritto l'accordo locale potrebbero dunque manifestare la loro posizione di favore ed adesione nei confronti del contenuto dell'accordo del quale fossero state firmatarie le diverse organizzazioni convocate dal Comune. Da ricordare infine che in ogni caso – alla luce di ciò che prevede l'ottavo comma dell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017 - solo le associazioni firmatarie dell'accordo locale sono legittimate a rilasciare l'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del singolo contratto di locazione all'accordo locale: accordo del quale tali associazioni, appunto in quanto partecipi in prima persona dell'accordo che esse stesse hanno costruito, conoscono contenuto, significato e finalità. |