OIC 9: chiarimenti sull'eliminazione contabile di debiti

La Redazione
17 Gennaio 2020

L'Organismo Italiano di Contabilità, nella Newsletter di Dicembre 2019, pubblicata sul proprio sito istituzionale lo scorso 14 gennaio, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'eliminazione contabile di un debito, in risposta ad una richiesta di chiarimenti sull'ambito di applicazione del par. 73 del principio OIC 9 Debiti.

L'Organismo Italiano di Contabilità, nella Newsletter di Dicembre 2019, pubblicata sul proprio sito istituzionale lo scorso 14 gennaio, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'eliminazione contabile di un debito, in risposta ad una richiesta di chiarimenti sull'ambito di applicazione del par. 73 del principio OIC 9 Debiti.

È stato chiesto di precisare se il cambio della controparte (ad esempio in caso di cessione del credito), la modifica della forma giuridica del debito (ad esempio da finanziamento a titolo obbligazionario) oppure il cambio della valuta di per sé diano luogo all'eliminazione contabile del debito.

La regola generale stabilita dalla prima parte del par. 73 è quella dell'eliminazione contabile del debito quando l'obbligazione risulta estinta. Nella seconda parte, si prevede un'eccezione qualora, a seguito dell'estinzione, viene contratto un nuovo debito con la medesima controparte: in questi casi, l'eliminazione contabile avviene solo quando i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. La terza parte del paragrafo in esame disciplina le modifiche contrattuali in costanza del debito: l'eliminazione contabile, in simili ipotesi, avviene in presenza di una variazione sostanziale dei termini contrattuali.

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