Processo interrotto per morte della parte: il termine per la notifica della riassunzione agli eredi è soggetto a sospensione feriale

Redazione scientifica
17 Gennaio 2020

Il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., con atto notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto è un termine di natura processuale, soggetto all'ordinaria sospensione feriale dei termini processuali.

Il caso. La Suprema Corte è intervenuta decidendo sul ricorso avverso una sentenza della Corte d'appello di Venezia in tema di usucapione e divisione ereditaria.

Riassunzione. Tra le varie doglianze proposta, merita attenzione quella relativa alla nullità della sentenza per non aver il giudice dell'appello rilevato l'inesistenza della notifica della riassunzione effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi di una dei condividenti dopo un anno dalla morte.

Posto che, nel caso di specie, il termine annuale di riassunzione previsto dall'art. 303, comma 2, c.p.c. per la notifica collettiva ed impersonale agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto risulta osservato solo se si considera soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, la questione giuridica che il Collegio viene chiamato ad affrontare riguarda lo specifico profilo della natura del termine stesso.

Così inquadrata la questione, la Corte esclude ogni dubbio sul fatto che la sospensione feriale si applichi anche al termine in parola. Afferma dunque il principio di diritto secondo cui «il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., con atto notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto è un termine di natura processuale, soggetto all'ordinaria sospensione feriale dei termini processuali».

Risultando dunque la doglianza priva di fondamento, ugualmente peraltro alle ulteriori censure, la Corte rigetta il ricorso.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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