La domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento blocca la facoltà di scioglimento

La Redazione
17 Dicembre 2019

In ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore, quest'ultimo non può opporre il diritto di scioglimento del contratto al promissario acquirente se la domanda ex art. 2932 c.c. sia stata trascritta prima del fallimento.

In ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore, quest'ultimo non può opporre il diritto di scioglimento del contratto al promissario acquirente se la domanda ex art. 2932 c.c. sia stata trascritta prima del fallimento.

Il caso. La Corte d'appello rigettava l'appello proposto da due promissari acquirenti di un immobile nei confronti del fallimento di una S.r.l. avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva disatteso la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita immobiliare (in quanto il curatore della società aveva dichiarato di sciogliersi dal contratto). Avverso il provvedimento, i promissari acquirenti ricorrevano in Cassazione.

La trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel Registro delle Imprese. Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questo abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c. la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel Registro delle Imprese.

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