L’attraversamento di un gatto in autostrada integra l’ipotesi del caso fortuito
17 Gennaio 2020
IL CASO Un uomo conviene in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Milano una società autostradale per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante da un sinistro cagionato dalla collisione con un gatto che improvvisamente ha attraversato la carreggiata autostradale, attribuendo alla società una responsabilità ex art. 2051 c.c. Il Giudice accoglie la domanda e condanna la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in € 2095,00, oltre interessi legali. La società autostradale propone appello dinnanzi al Tribunale di Milano, affidandosi a tre motivi di ricorso, ritenendo anzitutto violato l'art. 2967 c.c. per non aver fornito parte attrice la prova del nesso causale tra presunto evento e danni. Il Tribunale ritiene infondato il motivo: il danneggiato aveva fornito sia la prova dell'investimento sia del nesso di causalità tra questo e il danno lamentato, circostanza confermata anche dalla Polizia stradale che aveva poi rimosso la carcassa dell'animale.
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C. Con il secondo motivo di ricorso, la Società autostradale denuncia l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. in conseguenza del mancato riconoscimento del caso fortuito al caso di specie.
ORIENTAMENTO CONSOLIDATO Il Tribunale ricorda come sia consolidato l'orientamento di legittimità che attribuisce all'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualsiasi connotato di colpa. Unico elemento idoneo ad escludere la responsabilità del custode è il caso fortuito, ossia quell'evento che non poteva essere in alcun modo previsto. Il giudice di merito ricorda infatti quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25837 «La condotta della vittima d'un danno causato da una cosa in custodia, pertanto, può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi “caso fortuito”; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode (tra le più recenti in tal senso, Cass. civ., sez. III, sent. n. 18317/2015)».
IPOTESI DI CASO FORTUITO Nella fattispecie concreta, il Tribunale ritiene che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di caso fortuito. Ripercorrendo le tre tipologie di ipotesi (fatto naturale, fatto del terzo e fatto dello stesso danneggiato) afferma come siano tutti eventi idonei ad interrompere il nesso causale. La presenza di un gatto in un tratto pianeggiante dell'autostrada è comunque qualificabile come evento eccezionale ed imprevedibile. In particolare, la fattispecie risulta inquadrabile nella categoria del fatto naturale: un gatto che attraversa la carreggiata di un'autostrada prima dell'alba. Nessuna recinzione avrebbe infatti potuto impedire l'attraversamento di un animale così snello e agile; essendo stata fornita la prova del caso fortuito, il custode deve considerarsi liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. Il Tribunale accoglie dunque il motivo di ricorso e condanna l'appellata alla restituzione delle somme già versate.
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