Lavori su immobili locati: ecobonus al 55% anche per le società

Redazione scientifica
20 Gennaio 2020

Premesso che non esiste un'analoga norma speciale per le imprese (incluse le società) la cui attività consista nella locazione immobiliare - anziché nella locazione finanziaria dei medesimi beni -, è evidente che il diritto alla detrazione dall'imposta -senz'altro sussistente- spetta al proprietario/locatore e non al conduttore, sempreché, ovviamente, si tratti di "importi rimasti a carico" del locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal conduttore medesimo.

Secondo il fisco, le detrazioni recuperate dalla società contribuente riguardavano interventi di riqualificazione energetica, con sostituzione di infissi vecchi, presso immobili della società concessi in locazione a terzi, e pertanto qualificabili come "beni merce". Dunque, anche sulla base di circolari e risoluzioni interpretative della normativa, l'Agenzia dell'Entrate sosteneva la non spettanza della agevolazione per le opere di riqualificazione eseguite su beni merce, a differenza di quanto riconoscibile per gli interventi eseguiti su beni strumentali dell'impresa. Sia in primo che in secondo grado, i giudici della Commissione Tributaria accoglievano il ricorso della società avverso la cartella di pagamento con la quale erano state recuperate le detrazioni. Avverso tale decisione, l'Agenzia dell'Entrate ha proposto ricorso in Cassazione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui alla l. n. 296/2006, art. 1, commi 344 e ss. (Finanziaria 2007) e al Decreto Ministeriale economia e finanze 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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