Indennità ex art.18 e somministrazione a tempo indeterminato

20 Gennaio 2020

Licenziamento illegittimo nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato: su quale parametro deve essere basata l'indennità di cui all'art. 18, St. lav.?

Licenziamento illegittimo nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato: su quale parametro deve essere basata l'indennità di cui all'art. 18, St. lav.?

La funzione sostanziale dell'indennità di cui all'art. 18, l. n. 300 del 1970, è quella di ripristinare lo status quo ante mediante il riconoscimento al lavoratore di di una somma pari a quella che avrebbe percepito se non vi fosse stato l'illegittimo recesso datoriale.

Si farà dunque riferimento all'effettiva situazione economica che lo stesso aveva al momento del licenziamento.

Nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ove il recesso sia seguito ad una illegittima interruzione della missione, nella quale era impegnato il lavoratore,ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria farsi riferimento alla situazione del dipendente presso l'utilizzatore, e dunque alla retribuzione dallo stesso percepita, e non invece all'indennità di disponibilità corrisposta dall'agenzia di somministrazione.

Diversamente sarà quest'ultima a costituire la base di calcolo dell'indennità qualora, dichiarato illegittimo il licenziamento, la precedente collocazione del lavoratore in disponibilità sia avvenuta per causa non imputabile all'impresa somministratrice.

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