L'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato

Redazione scientifica
21 Gennaio 2020

L'aspetto architettonico del condominio può essere rovinato dalla costruzione di una veranda sul proprio terrazzo anche se la fisionomia dell'edificio risulti già in parte lesa da altre modifiche preesistenti?

L'aspetto architettonico del condominio può essere rovinato dalla costruzione di una veranda sul proprio terrazzo anche se la fisionomia dell'edificio risulti già in parte lesa da altre modifiche preesistenti?

Preliminarmente, giova ricordare che le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti, sono strettamente complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista (Cass. civ., sez. VI, 25 agosto 2016, n. 17350).

Per meglio dire, l'art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dell'edificio che non la consentono, ovvero dall'aspetto architettonico dell'edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti. Difatti, l'aspetto architettonico, cui si riferisce l'art. 1127, comma 3, c.c., quale limite alle sopraelevazioni, sottende, peraltro, una nozione sicuramente diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bisc.c., dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore. Di conseguenza, il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se, come nel caso in esame, congruamente motivato (in tal senso: Cass. civ., sez. VI, 28 giugno 2017, n. 16258; Cass. civ, sez. II, 15 novembre 2016, n. 23256; Cass. civ, sez, II, 24 aprile 2013, n. 10048).

Premesso ciò, affinché rilevi la tutela dell'aspetto architettonico di un fabbricato, agli effetti, come nella specie, dell'art. 1127, comma 3, c.c. non occorre che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia, sicché la sopraelevazione (veranda) realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia. Perciò deve considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di tale conseguenza, anche se la fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche, salvo che lo stesso, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento (Cass. civ., sez. VI, ord. 12 settembre 2018, n. 22156. In tale fattispecie, la S.C. ha fornito una motivazione adeguata e pienamente condivisibile alla stregua del comune senso estetico, sottolineando come il manufatto disperda quella uniformità che attribuisce all'edificio un aspetto ancora ordinato e dignitoso. Inoltre, secondo i giudici, anche la preesistenza di altra veranda non rende certamente ininfluenti gli ulteriori fatti lesivi e, quindi, non ne può costituire valida giustificazione).

In conclusione, alla luce del citato orientamento, si osserva che è illecita la soprelevazione, realizzata mediante una veranda sul proprio terrazzo, che induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia, anche se la fisionomia dell'edificio risulti già in parte lesa da altre modifiche preesistenti, salvo che lo stabile, a causa delle modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.

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