Liquidazione del danno patrimoniale per le spese di assistenza domiciliare per il danneggiato invalido

Redazione Scientifica
21 Gennaio 2020

La liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare per la persona invalida presuppone che le spese siano state effettivamente sostenute. Il giudice deve inoltre detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, sia i benefici spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare. Il danno permanente futuro, per la necessità di sostenere una spesa periodica costante, non può infine essere liquidato con la mera moltiplicazione della spesa annua per il numero di anni di vita stimata.

Il caso La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato due compagnie assicurative al risarcimento di una somma a titolo di danni patrimoniale subiti dal danneggiato, un soggetto macroleso a seguito di un sinistro stradale, con detrazione dalle superiori somme corrispondenti agli importi percepiti dall'INPS per inabilità ed ai voucher erogati dalla Regione Lombardia. Il danneggiato è stato inoltre condannato alla restituzione di quanto già versatogli dalle medesime compagnie assicurative.
La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Liquidazione del danno. Il Collegio precisa in primo luogo che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di cassazione con rinvio disposta dalla medesima Corte (Cass. civ., n. 7774/2016) la quale ha affermato che la liquidazione del danno patrimoniale, consistente nelle spese sostenute per l'assistenza domiciliare per la persona invalida, presuppone che le spese siano state effettivamente sostenute. Il giudice deve inoltre detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, sia i benefici spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare. Il danno permanente futuro, per la necessità di sostenere una spesa periodica costante, non può infine essere liquidato con la mera moltiplicazione della spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma deve essere liquidato in forma di rendita; oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà supportato con abbattimento del risultato in base al coefficiente di anticipazione; oppure, ancora, attraverso il metodo della capitalizzazione (moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie).
Il Giudice del rinvio risulta aver correttamente applicato tali principi. Fermo restando che il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso nel quale non possono essere dedotte prove non dedotte né allegate nelle fasi di merito antecedenti, la Corte rigetta il ricorso richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «le somme che il danneggiato abbia ricevuto a titolo di provvisionale o di indennità versata dall'INAIL (con la surrogazione di cui all'art. 1916 c.c.), vanno detratte dall'ammontare complessivamente spettante». Laddove «questo venga liquidato in misura percentuale del danno globale, per effetto di concorso di colpa del danneggiato, devono essere portate in riduzione dell'importo risultante da detta percentuale, non dell'importo di quel danno globale» (Cass. civ. n. 25733/2014).

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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