Il patteggiamento cancella le pene accessorie, se la reclusione è inferiore a due anni
21 Gennaio 2020
La Cassazione Penale, con sentenza n. 1439 depositata il 15 gennaio 2020, ha affermato che il patteggiamento su uno dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 comporta l'inapplicabilità delle pene accessorie, se la pena irrogata non supera i due anni di reclusione, mentre resta ferma la disposizione della confisca. L'amministratore di una s.r.l. aveva patteggiato una condanna a un anno di reclusione, con pena condizionalmente sospesa, per il reato di omessa presentazione della dichiarazione a fini Ires, ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Il procuratore Generale impugnava la sentenza per violazione degli artt. 12 e 12-bis del medesimo decreto, in relazione, rispettivamente, all'omessa applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità a contrattare con la PA, e all'omessa disposizione della confisca. Confisca sempre obbligatoria. Su quest'ultimo aspetto, trova applicazione l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, ai sensi del quale la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato è obbligatoria per tutti i reati di cui al medesimo decreto, anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p. Le pene accessorie. Il patteggiamento, al contrario, produce effetti sulle pene accessorie: ai sensi del successivo art. 445, comma 1, c.p.p., l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore a due anni non comporta la condanna alle pene accessorie. Tale norma, avendo natura di disposizione speciale, prevale su quelle generali e dunque anche su quella di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74/2000. Infine, la S.C. richiama, quanto già affermato in precedenti pronunce, in tema di pene accessorie conseguenti all'applicazione di pena per il reato di bancarotta (Cass. Pen., n. 24068/2016; Cass. Pen., n. 15386/2016). |