Per modificare le tabelle millesimali non serve l'unanimità

Redazione scientifica
22 Gennaio 2020

Posto che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, così come quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, è legittima la delibera assembleare adottata a maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 2, c.c. che disponga la ripartizione delle spese di manutenzione secondo criteri differenti dalle tabelle in vigore.

Il Tribunale aveva ingiunto alle parti di pagare al Condominio le somme a titolo di oneri condominiali relativi alle manutenzioni eseguite nel villino A (Tizio), villino B (Caio) e Villino C (Sempronio). Tutti i predetti decreti, emessi con clausola di provvisoria esecutività, venivano impugnati dalle parti ingiunte, le quali invocavano l'applicazione dell'art. 29 del regolamento condominiale in vigore che esonerava i proprietari degli immobili, siti al cd. piano piloty, dall'obbligo di partecipare al riparto delle spese condominiali. Si costituiva nei diversi giudizi di opposizione, poi riuniti, il Condominio, il quale negava la natura contrattuale del regolamento condominiale e deduceva la sua inopponibilità agli acquirenti dei vari appartamenti situati nello stabile. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito riconoscevano la natura non contrattuale del regolamento di condominio e rilevavano che le delibere di riparto delle spese, poste a base dei decreti ingiuntivi opposti, avevano suddiviso l'onere economico tra i condomini in maniera difforme dalle vigenti tabelle millesimali; quindi, accoglieva le opposizioni revocando i decreti ingiuntivi. Avverso tale decisione, il Condominio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la deliberazione dell'assemblea, adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c. poteva legittimamente disporre il riparto delle spese di conservazione delle parti comuni anche secondo un criterio difforme da quello previsto dalle tabelle millesimali in vigore.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, era del tutto erronea la statuizione dei giudici di merito che avevano ravvisato la nullità delle delibere dell'assemblea condominiale con cui erano state ripartite tra i partecipanti al Condominio le spese di conservazione e manutenzione della cosa comune, sul presupposto che la modifica della tabella millesimale imponesse l'unanimità dei partecipanti all'ente di gestione e non la maggioranza qualificata. Difatti, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; di conseguenza, il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.