Terzo mandato consecutivo: decadenza e scorrimento del primo dei non eletti
22 Gennaio 2020
Dopo le riassunzioni dei giudizi a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale che aveva ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale del divieto del terzo mandato consecutivo, il Consiglio Nazionale Forense era chiamato a decidere le sorti delle elezioni che erano state oggetto dei reclami elettorali.
La soluzione del Consiglio Nazionale Forense di oggi. che ha avuto ad oggetto le elezioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Latina - è che l'avvocato che ha svolto due mandati consecutivi quale consigliere dell'ordine è ineleggibile non potendo svolgere il terzo mandato consecutivo. Se quell'avvocato viene eletto, dovrà essere dichiarato decaduto con conseguente dichiarazione di subentro del primo dei non eletti.
Subentro del primo dei non eletti. Ed infatti, per il CNF dopo la decadenza la soluzione operativa per integrare il consiglio dell'ordine è la sostituzione del decaduto con il primo dei non eletti. E ciò perchè l'art. 16 della l. n. 113/2017 nello statuire la regola del subentro del primo dei non eletti in caso di «morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa» di uno o più consiglieri – adotta una soluzione volta a comprendere tutte le ipotesi di impedimento a ricoprire l'ufficio senza più distinguere, come invece poteva ritenersi nel sistema previgente, tra ipotesi di decadenza dell'incarico ex nunc per morte e dimissioni ed ex tunc per ineleggibilità (Cass. civ., Sez. Un., 24 novembre 2011, n. 24812).
Valgono anche i mandati infra-biennali… Oltre all'affermazione del principio di diritto appena visto (che sarà verosimilmente destinato a trovare applicazione anche per gli altri contenziosi ancora pendenti sulla medesima questione), il Consiglio Nazionale Forense prende posizione anche su due questioni che il caso concreto rendeva necessario esaminare. La prima questione riguardava la possibilità di attribuire efficacia interruttiva del divieto di terzo mandato consecutivo allo svolgimento di un mandato infra-biennale svolto dall'avvocato che intende candidarsi (nel caso di specie già eletto e svolto in sede di prima applicazione della legge del 2017). Per il Consiglio Nazionale Forense riconoscere efficacia interruttiva del mandato infra-biennale «si porrebbe in palese contrasto con la ratio della preclusione prevista dalla legge, ampiamente dichiarata dalla Corte costituzionale, come pure dalla Corte di cassazione con la sentenza del 2018, che è quella di garantire il ricambio nella funzione consiliare». Pertanto «l'art. 3 comma 4 l. 12/07/2017 n. 113 (cd. Legge Falanga) va interpretato nel senso che i mandati troppo brevi non sono utili ad integrare la preclusione prevista e non che tali brevi mandati troppo brevi non sono utili ad integrare la preclusione prevista, e non che tali brevi mandati interrompono la consecutività».
… e l'annullamento e commissariamento. Infine, per il Consiglio Nazionale occorre tenere conto anche dei mandati svolti in una consiliatura che ha visto intervenire un annullamento delle elezioni e un successivo commissariamento. Ed infatti, l'art. 17, comma 4, l. n. 113/2017 ha disposto la salvezza degli atti compiuti dai consiglieri eletti «anche in presenza di impugnativa elettorale» così incidendo sulla naturale retroattività delle sentenze dichiarative della nullità del provvedimento. Per il Consiglio Nazionale Forense «è evidente che “gli atti compiuti” e fatti salvi siano quelli dei Consigli in carica al momento dell'annullamento con conseguenziale salvezza del mandato svolto, anche con riferimento ai profili soggettivi, dai singoli Consiglieri».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |