Il socio moroso nell’aumento di capitale non va escluso e conserva il diritto alla consultazione dei documenti societari
22 Gennaio 2020
Il socio di una s.r.l., che risulti moroso nel versamento dovuto a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale, non può essere escluso dalla società, e conserva il diritto di controllo sugli affari sociali, ex art. 2476, comma 2, c.c.. Sono i principi enunciati dalla Cassazione, nella sentenza n. 1185, depositata il 21 gennaio. Il caso. Un socio di s.r.l., dopo aver sottoscritto interamente l'aumento di capitale deliberato dalla società, versava l'importo corrispondente al 25% della quota sottoscritta, ma restava inadempiente per la parte rimanente. L'amministratore, accertato l'inadempimento, deliberava l'esclusione del socio e la società provvedeva alla riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2466, comma 3, c.c. Il socio conveniva in giudizio la s.r.l. chiedendo la restituzione della somma già versata e il risarcimento del danno derivante dal rifiuto, opposto dalla società, all'esercizio del diritto di ispezione dei documenti sociali. La domanda veniva rigettata in primo e secondo grado, e l'attore proponeva quindi ricorso per cassazione. Il socio moroso. La S.C. si occupa, in primo luogo, della mancata esecuzione dei conferimenti, ex art. 2466 c.c., e della posizione del socio moroso, ribadendo che la norma trova applicazione non solo in caso di debito derivante dal mancato conferimento iniziale, ma anche quando il debito sia relativo, come nel caso d specie, alla mancata sottoscrizione di un aumento di capitale, trattandosi di disposizione che mira a preservare l'effettività del capitale sociale. Tuttavia, deve ritenersi illegittimo il ricorso alla procedura di vendita in danno per l'intera partecipazione sociale posseduta dal socio, ivi compresa la quota originariamente sottoscritta e liberata in sede di conferimento iniziale, e non solo per la quota rimasta inadempiuta a seguito dell'aumento di capitale sottoscritto. L'art. 2466 c.c., infatti, prevede che il socio venga escluso dalla società – laddove non siano state possibili soluzioni meno drastiche – con riduzione del capitale sociale, e trattenendo le somme riscosse. Si tratta di riduzione nominale per la parte non versata, ma in parte reale per quella già versata. Il meccanismo, esplicitamente previsto dalla norma con riferimento alla sottoscrizione parziale di una operazione unitaria (il conferimento iniziale), non può essere esteso al caso de quo, in cui il socio fosse già socio in virtù di una precedente sottoscrizione attuate in fase di costituzione e risulti inadempiente in un momento successivo. In una simile ipotesi, il socio non potrà essere escluso e la riduzione di capitale deve riguardare solo la parte relativa alla sottoscrizione operata con riferimento all'aumento di capitale. La consultazione dei documenti sociali. L'ulteriore motivo di ricorso riguarda il diritto del socio alla consultazione dei documenti sociali: la S.C. rileva, in proposito, che il socio moroso non è ammesso, ai sensi dell'art. 2466, comma 4, c.c., a partecipare alle decisioni o alle deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c. sino a che egli resti parte della compagine societaria. I principi di diritto. La S.C. enuncia i seguenti principi: “Nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota”. “Il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell'art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., sino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori”. |