Ascensore esterno al fabbricato anche se riduce la veduta di alcuni e non rispetta le distanze dalle proprietà contigue

Redazione scientifica
23 Gennaio 2020

Il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ne consegue che il condomino può installare l'ascensore esterno al fabbricato anche se riduce la veduta di alcuni e non rispetta le distanze dalle proprietà contigue. Nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze. Pertanto, ove il giudice verifica il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata.

Su ricorso di alcuni condomini per denuncia di nuova opera, proposto in relazione all'installazione di un ascensore, il giudice adito riteneva che l'iniziativa dei convenuti evocati fosse lesiva dei diritti degli altri condomini; pertanto, conseguiva la pronuncia della misura cautelare. Tale provvedimento veniva confermato anche nel successivo giudizio di primo grado. Successivamente, in secondo grado, la Corte d'Appello confermava che l'opera violava le distanze rispetto ai balconi di proprietà esclusiva esistenti in affaccio verso il cortile interno. Avverso tale pronuncia, i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'applicabilità al caso di specie del principio di cui all'art.2, l. n.13/1989, senza tenere conto della circostanza che i proprietari di siffatto spazio avevano concesso autorizzazione per la costruzione dell'ascensore.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, i lavori per l'installazione dell'ascensore erano dichiaratamente volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della l. n. 13/1989. Di tal che, nel valutare il contrasto delle opere, cui fa riferimento l'art. 2, l. n. 13/1989, con la specifica destinazione delle parti comuni, occorre tenere conto altresì del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati. Pertanto, ai fini della legittimità dell'intervento innovativo approvato ai sensi dell'art. 2, l. n. 13/1989, è sufficiente che lo stesso produca un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione. Ne consegue che il condomino può installare l'ascensore esterno al fabbricato anche se riduce la veduta di alcuni e non rispetta le distanze dalle proprietà contigue; quindi, ove il giudice verifica il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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