Canali di gronda: tubi d'acqua e loro diramazioni devono essere distanti almeno un metro dal confine
23 Gennaio 2020
Per effetto della modifica realizzata al tetto dello stabile, lo sporto di gronda era stato prolungato e posto a soli 28 cm. dal confine tra i lotti. Premesso ciò, a seguito di tale intervento di sopraelevazione e di modifica della sagoma del tetto dell'edificio, possono essere escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 889 c.c. il canale di gronda e i pluviali di scarica? In caso negativo, per i tubi d'acqua e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro?
Preliminarmente, si osserva le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione, rispetto alle singole unità immobiliari, solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la natura dei diritti e delle facoltà dei condomini, sicché il giudice deve accertare se la rigorosa osservanza di dette disposizioni non sia irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza tra i condomini. In argomento, giova ricordare che ai sensi dell'art. 889 c.c. “chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”. Dunque, la citata disposizione è posta a tutela dell'igiene e della sicurezza, nel senso che si prende come dato presunto che le opere, se posizionate ad una distanza minore di quella di cui all'articolo in esame, possano divenire pericolose per il vicino (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2019, n. 14273. Difatti, in tale fattispecie, la Corte di Appello aveva erroneamente escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 889 c.c. il canale di gronda e i pluviali di scarico realizzati dalla società controricorrente in diretta conseguenza dell'intervento di sopraelevazione e di modifica della sagoma del tetto dell'edificio di cui era causa. Proprio in virtu' della presunzione assoluta di dannosità, i giudici di legittimità hanno sancito la completa equiparazione dei canali di gronda e dei pluviali discendenti dal tetto dello stabile alle colonne di scarico). In conclusione, dunque, in risposta al quesito in esame, si osserva che in tema di distanze per impianti dal fondo contiguo la disposizione dell'articolo 889 c.c., comma 2, secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria (Cass. civ. sez VI, ord. 30 luglio 2018, n. 20046; Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2558). |