Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: repêchage e mansioni inferiori

27 Gennaio 2020

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.
Il caso

Tizio impugnava con ricorso ex l. n. 92 del 2012 (cosiddetto Procedimento Fornero), il licenziamento irrogato dalla Società per giustificato motivo oggettivo, determinato dalla esternalizzazione dell'attività di vendita svolta da Tizio (in particolare vendita di tachigrafi e prodotti affini) e dalla conseguente soppressione della posizione assegnata allo stesso.

Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo legittimo il licenziamento irrogato dalla Società, decisione che veniva confermata in sede di opposizione.

Tizio appellava la suddetta decisione, ma la Corte d'appello di Roma - ritenendo sussistenti le ragioni organizzative giustificanti il recesso nonché assolto l'onere di repêchage da parte della società - rigettava l'appello proposto.

Avverso tale sentenza, Tizio proponeva ricorso per Cassazione, contestando inter alia, l'assolvimento dell'obbligo di repêchage da parte della società; quest'ultima aveva infatti offerto a Tizio - in assenza di posizioni di pari livello di inquadramento - una posizione lavorativa avente ad oggetto mansioni inferiori, con conseguente riduzione della retribuzione.

La questione

La questione in esame è la seguente: l'obbligo di repêchage si estende anche alle mansioni inferiori?

Le soluzioni giuridiche

Come noto, perché il provvedimento espulsivo sia legittimo, in aggiunta alla ragione giustificatrice che giustifica il recesso del rapporto di lavoro, è altresì necessario che il lavoratore in esubero non possa essere utilizzato in altre mansioni (c.d. “obbligo di repêchage”).

La finalità dell'istituto, di creazione giurisprudenziale, è quella di garantire, attraverso un contemperamento tra l'interesse del datore di lavoro a perseguire una organizzazione produttiva ed efficiente e quello del lavoratore diretto alla stabilità del posto, che il recesso datoriale rappresenti l'extrema ratio, cioè l'unica soluzione operativa praticabile per la società.

La questione relativa alla portata dell'obbligo di repêchage, quindi al contenuto dell'obbligo datoriale in relazione alla individuazione delle mansioni cui potenzialmente adibire il destinatario del recesso - affrontata dal caso di specie - riguarda una tematica controversa rispetto alla quale in passato si sono registrati orientamenti contrastanti.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, che può ormai considerarsi minoritario, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di repêchage è necessario che l'azienda – avendo considerato la professionalità raggiunta dal dipendente in esubero – non abbia come riutilizzare tale dipendente in altra posizione lavorativa e/o in altra dipendenza aziendale analoga a quella venuta meno (Cass. 25 agosto 2016, n. 17338; Cass. 1° agosto 2013, n. 18416), essendo tale obbligo circoscritto a mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore all'interno dell'azienda (Trib. Firenze, 14 settembre 2016, n. 737).

Un secondo orientamento – avallato dalla sentenza in commento – ritiene invece possibile la prospettazione al dipendente in esubero di mansioni inferiori, purché queste rientrino nel bagaglio professionale dello stesso (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31521; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31653; Cass. 8 marzo 2016, n. 4509).

Nel caso di specie, infatti, è stato ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ed assolto l'onere di repêchage, pur avendo la società – in assenza di posizioni equivalenti a quella ricoperta da Tizio –offerto al dipendente in esubero una posizione inferiore.

Osservazioni

Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale prevalente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di repêchage, è necessario valutare – in assenza di una posizione analoga a quella soppressa – anche l'eventuale assegnazione del dipendente in esubero ad una mansione inferiore.

In tale valutazione, tuttavia, non possono essere incluse tutte le posizioni presenti nell'organizzazione aziendale; invero, al fine di ritenere legittima una proposta di ricollocamento in una posizione inferiore rispetto a quella soppressa, è necessario o che le mansioni inferiori proposte non siano disomogenee e incoerenti con la professionalità del lavoratore in esubero o che siano state già in parte espletate da quest'ultimo.

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