Legge di bilancio 2020: aspetti principali in campo immobiliare

Maurizio Tarantino
27 Gennaio 2020

La manovra finanziaria per il 2020 contiene, tra le varie misure, anche alcune dedicate al settore immobiliare. In particolare, tra le ultime novità inserite c'è l'effettiva cancellazione dello sconto in fattura per Ecobonus e Sismabonus; sarà applicabile dal 2020 solo per gli interventi nelle parti comuni dei condominii per spese superiori a 200.000 euro. Per quanto riguarda invece gli altri Bonus, particolare importanza riveste il c.d. Bonus facciate. Infine, con la manovra, il legislatore è intervenuto modificando l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2011 al fine di rendere permanente la riduzione al 10% dell'aliquota agevolata per quanto concerne la c.d. cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato.
Il quadro normativo

La legge di bilancio 2020 (n. 160/2019, pubblicata in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, s.o. n. 45/L) è composta di 19 articoli, ma la norma principale è l'art. 1 formato da ben 884 commi.

Tra le novità di particolare importanza in ambito immobiliare, oltre agli aspetti IMU e cedolare secca, in tema di agevolazioni, il legislatore ha previsto che le persone fisiche potranno beneficiare del cosiddetto “Bonus facciate”, una misura che consentirà di detrarre dall'imposta lorda il 90% delle spese documentate nel 2020 e relative ad interventi di recupero/rifacimento delle facciate degli edifici.

Ed ancora, l'Ecobonus, il Bonus ristrutturazioni e il Bonus mobili di cui al d.l. n. 63/2013 (nel testo coordinato con la legge di conversione n. 90/2013) sono prorogati di un altro anno; infatti, la legge di bilancio ha prolungato fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, per quelli di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici volti ad arredare gli immobili ristrutturati.

La manovra contiene anche interventi per incrementare il livello di sicurezza degli immobili; a tal proposito, è stato istituito, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

Le modalità attuative del credito saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

L'unificazione della disciplina IMU-TASI

In particolare, con l'art. 1, comma 738, l. n. 160/2019 è stata abrogata, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (cd. IUC) di cui all'art. 1, comma 639, l. n. 147/2013, imposta che si componeva di una componente di natura patrimoniale, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; sopravvivono alla suddetta abrogazione, peraltro come imposte autonome e non più come componenti della IUC:

- l'IMU (Imposta Municipale Propria), per la quale viene, peraltro, dettata ex novo la relativa disciplina (art. 1, commi da 739 a 783, l. n. 160/2019);

- la TARI (Tassa sui rifiuti) per la quale sono state fatte salve le disposizioni già contenute nella l. n. 147/2013 istitutiva della IUC (art. 1, comma 780, l. n. 160/2019).

La soppressione della TASI ha avuto, quale beneficio immediato, la scomparsa di ogni necessità di effettuare la verifica incrociata tra le due imposte: dal 2020 è prevista unicamente l'IMU, e quindi occorre semplicemente verificare quale sia l'aliquota dell'imposta municipale applicabile alla specifica fattispecie.

La legge di bilancio, avendo comportato la soppressione della TASI, ha stabilito che il gettito della tassa sui servizi sarà sostituito dall'IMU, che quindi sarà fondata su un'aliquota base incrementata, che sale dallo 0,76% allo 0,86%. Aliquota che ciascun Comune può portare sino all'1,06%; viene concesso, ai Comuni che hanno già esercitato in passato la facoltà di aumentare l'aliquota Tasi dello 0,8 per mille, di incrementare, dal 2020, l'aliquota IMU fino all'1,14%.

Ai sensi del comma 756, a decorrere dall'anno 2021 - quindi, per il 2020, ogni Ente avrà ancora libertà di azione - i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il rinvio nell'applicazione di tale previsione è probabilmente legato all'iter di approvazione di detto decreto, che dovrà essere adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di 45 giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 757 obbliga i Comuni ad avvalersi di una sorta di griglia di aliquote messa a disposizione dal Portale del federalismo fiscale tramite un'applicazione che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto citato, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera di approvazione delle stesse. Pertanto, la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti.

Con lo stesso decreto, sono stabilite le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la realizzazione di tale sistema dovrebbe produrre la semplificazione e razionalizzazione del tributo ai fini dell'applicazione dello stesso e della determinazione degli importi da corrispondere da parte del contribuente. Questo però, come detto, solo dal periodo d'imposta 2021.

Tra le novità, si segnala la disciplina della casa assegnata in sede di separazione e divorzio (in base all'art. 1, comma 741, lett. c, punto 4, l. n. 160/2019). È infatti previsto che, solo in caso di affidamento dei figli minori, opera la soggettività passiva dell'assegnatario, equiparato al titolare del diritto di abitazione. Se ne deduce che, se non vi sono figli, si applicano le regole ordinarie.

A tal proposito, secondo i primi commentatori, se vi sono figli minori, l'assegnazione con affidamento determina l'esenzione da imposta. Nulla viene invece dettato per l'ipotesi contraria. In tal caso, in mancanza di figli minori, se l'immobile è di proprietà del coniuge non assegnatario allora il bene fa capo solo a questi; diversamente, si perde l'esenzione, con l'effetto che l'unità sarà assoggettata a IMU.

Sempre in tema di assegnazione in sede di separazione o divorzio, si ricorda che il MEF, con risoluzione n. 5/2013, ha chiarito che se l'immobile assegnato è detenuto in locazione, si applicano le regole ordinarie e non si ravvisa dunque il diritto di abitazione dell'assegnatario; ne consegue che l'unità sarà regolarmente tassata ai fini IMU, anche se vi fosse l'affidamento dei figli minori. Diversamente, l'esenzione vale se la casa familiare è detenuta in comodato. Difatti, è corretto affermare che in tutti i casi in cui è configurabile la finzione giuridica del diritto di abitazione dell'assegnatario, l'immobile è esente da imposta.

Per quanto riguarda gli immobili di stretto interesse delle imprese del settore, viene innanzitutto confermato che i fabbricati costruiti per la vendita e non locati, continueranno a scontare l'imposta con aliquota dell'1 per mille (con possibilità di variazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille), così come attualmente previsto ai fini TASI. Mentre, dal 1° gennaio 2022, viene confermata l'esenzione totale dei suddetti immobili merce dalla “nuova IMU”, così come è stato previsto dal c.d. decreto crescita (art.7-bis, d.l. n. 34/2019, convertito nella l. n. 58/2019). In generale, in ordine agli immobili d'impresa, viene confermata la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del: 50% per il periodo d'imposta 2019; 60% per i periodi 2020 e 2021; 100% a decorrere dal periodo 2022.

Da ultimo, si osserva anche che il decreto fiscale 2020 (art. 58-quinquies, d.l. n. 124/2019, inserito in sede di conversione) contiene una novità in materia di tassa sui rifiuti (TARI) di interesse ai fini del calcolo della tassa per gli studi professionali. Secondo i tecnici in materia, la nuova disposizione modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito. Di conseguenza, la modifica dovrebbe determinare una riduzione della TARI per gli studi professionali.

La cedolare secca per i contratti a canone concordato

In argomento, giova ricordare che, a decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

Ebbene, in proposito si osserva che l'art. 1, comma 6, l. n. 160/2019 (c.d. legge di bilancio per il 2020) ha apportato modifiche all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2011, con il quale viene definita la cedolare secca sugli affitti.

In particolare, viene ridotta dal 15 al 10% l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, l. n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 551/1998, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 61/1989, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

L'opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell'immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l'unità abitativa già locata.

In caso di contitolarità dell'immobile, l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l'opzione sono tenuti al versamento dell'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l'imposta di bollo sul contratto di locazione.

L'imposta di registro deve essere versata per l'intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l'ammontare minimo dell'imposta dovuta.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

Da ultimo, l'art. 3-bis, d.l. n. 34/2019 (c.d. decreto crescita) ha disposto l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell'art. 3, d.lgs. n. 23/2011.

Quanto agli immobili commerciali, non sono stati accolti gli emendamenti che prevedevano di estendere anche al 2020 la possibilità di optare per la cedolare secca al 21% da parte dei locatori privati, persone fisiche, che affittano negozi di categoria catastale C/1 e aventi una superficie non superiore a 600 metri quadrati.

Pertanto, solo chi ha stipulato un contratto entro la fine dell'anno 2019 non perderà il beneficio. Invero, la cedolare secca resterà applicabile ai soli contratti stipulati entro la mezzanotte del 31 dicembre 2019. Dal 1° gennaio 2020, infatti, le locazioni di negozi e botteghe (a prescindere dalle dimensioni in metro quadrati) torneranno ad essere regolate dal consueto regime fiscale, con reddito sottoposto a Irpef, imposta di registro e imposta di bollo. Su tale ultimo aspetto, Confedilizia ha chiesto di rinnovare la cedolare secca del 21% per gli affitti dei negozi e confermare anche nei Comuni, colpiti da calamità naturali, la cedolare del 10% per le locazioni a canone calmierato.

Invero, su tale ultimo aspetto “Comuni colpiti da calamità naturali”, attualmente, abbiamo solo un'ipotetica conferma da parte della rivista on line dell'Agenzia dell'Entrate. Secondo la citata testata del 31 dicembre 2019, “in virtù del rinvio effettuato dall'articolo 9 del decreto casa alle disposizioni in materia di cedolare secca, si ipotizza che la stessa aliquota continuerà ad applicarsi anche ai contratti di locazione relativi a immobili situati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (27 maggio 2014), lo stato di emergenza dovuto a eventi calamitosi”.

L'eliminazione dello sconto in fattura

La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 70 e 176) rivede l'ambito di applicazione dello sconto in fattura -introdotto dall'art.10, d.l. n. 34/2019 (c.d. decreto crescita) convertito con modifiche nella l. n. 58/2019 - per quel che riguarda gli interventi agevolabili con il Sismabonus e con l'Ecobonus.

Secondo quanto previsto dal dossier riepilogativo realizzato dall'ANCE, dal 1° gennaio 2020, tale possibilità di fruizione dei citati bonus fiscali, in alternativa alla detrazione diretta, ovvero della cessione del credito:

- resta in vigore per i soli i lavori di risparmio energetico, per i quali opera l'Ecobonus, di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali. In particolare, lo sconto continua, dunque, ad essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico, purché qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (cDM 26 giugno 2015-Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica), e che interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. Si ricorda che lo sconto viene rimborsato all'impresa sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi2. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;

- viene abrogata per tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari), per i quali tuttavia continua a essere possibile la cessione del credito di imposta, in alternativa alla fruizione diretta.

In sostanza, con l'eliminazione di tale misura, si rendono inefficaci le disposizioni attuative contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.660057 del 31 luglio 2019 che indica le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, sotto forma di credito d'imposta da compensare con modello F24, o da cedere ai propri fornitori. Resta, quindi, da chiarire se lo stesso Provvedimento sia comunque applicabile, come ritenuto dall'ANCE, per le opzioni di sconto effettuate entro il 31 dicembre 2019, e per le ipotesi per le quali è ancora ammesso lo sconto.

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici

Il testo definitivo della legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 175 e 176) ha stabilito la proroga di molte delle detrazioni fiscali che riguardano i così detti “Bonus casa” anche per il 2020. Sarà, infatti, possibile anche per il prossimo anno, accedere agli incentivi eco e sisma bonus, così come alle detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini ed a quelle per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

In sintesi, la manovra ha confermato le seguenti detrazioni:

a) Il Bonus ristrutturazioni 2020: riguarda le detrazioni IRPEF applicate con un'aliquota pari al 50% su un massimo di spesa pari a 96.000 euro, tali detrazioni hanno una durata di 10 anni e spettano ai contribuenti che effettuano lavori di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

b) Il Bonus mobili 2020: l'agevolazione spetta solo a chi ha eseguito interventi di ristrutturazione (di cui sopra) effettuati prima dell'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Anche in questo caso come per i lavori di ristrutturazione la percentuale da detrarre è del 50% ma stavolta, è relativa ad un massimo di spesa di 10.000 euro.

c) Ecobonus 2020 - 2021: prevede una detrazione del 65% o 50% per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari a 100.000 euro da suddividere sempre in 10 anni. La detrazione era già stata prorogata fino al 2021 per quelli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali.

d) Proroga Bonus verde 2020: l'agevolazione prevede la detrazione pari al 36% per la riqualificazione urbana da parte di privati e condomini per terrazzi, balconi e giardini e per chi finanzia lavori per il verde pubblico.

e) Sismabonus 2021: già presente fino al 2021 la detrazione incentiva (con aliquote che variano dal 70% al 85%) i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti che garantiscano un miglioramento di almeno 1 classe di rischio sismico.

Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 188) viene riconosciuto un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili, demandando la definizione della relativa disciplina a una disposizione di rango secondario. Sono affidate, però, ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della manovra (ovvero il 1° gennaio 2020) la definizione dei criteri di procedura per l'accesso al beneficio.

Il Bonus facciate

Il Bonus facciate è una detrazione aggiuntiva rispetto a tutte le altre già in vigore e sarà riservato agli interventi che riguardano il decoro architettonico. Il Bonus facciate riguarderà tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata.

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che possiedono o detengono l'immobile.

Oltre che dai proprietari, il Bonus può essere quindi richiesto da: nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari.

La detrazione fiscale del 90% si applica alle spese documentate, sostenute nel 2020, per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del d.m.n. 1444/1968. Nel dettaglio:

- le zone A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

- le zone B sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Quindi sulla base di questa classificazione restano esclusi dalle agevolazioni tutti gli immobili isolati, mentre l'agevolazione è riconosciuta nel caso delle villette a schiera fuori città quando rientrano nelle zone B.

Niente agevolazioni per le case di campagna anche quando si tratta di comprensori costruiti su terreni in precedenza agricoli. Niente agevolazioni, inoltre, per gli immobili di tipo agricolo, compresi, quindi, i fabbricati destinati all'agriturismo, dal momento che questa tipologia di edifici fa parte a tutti gli effetti di quelli che si trovano nelle zone E) ossia nei territori rurali. Infine, il Bonus non è previsto per la riqualificazione degli immobili ad uso diverso che si trovano nelle aree produttive, industriali, o destinate ai servizi.

Quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il comma 221 entra nel dettaglio. In particolare, il testo stabilisce infatti che possono godere della detrazione fiscale al 90% esclusivamente gli interventi su: strutture opache della facciata; balconi; ornamenti e fregi.

Secondo i tecnici in materia, questo elenco preciso limita con esattezza il perimetro della nuova agevolazione fiscale, in quanto di fatto non sono compresi gli interventi diversi da quelli sugli intonaci, tranne il caso di ornamenti e fregi architettonici. Quanto detto sin qui, valgono, ovviamente, sia nel caso in cui ad essere interessati ai lavori sono gli edifici condominiali, sia quando si tratta di villette o comunque di immobili di proprietà interamente privata.

Sono, quindi, espressamente esclusi dal super bonus gli interventi di manutenzione o sostituzione di: infissi; persiane; vetrate; portoni; grondaie; camini; tetti; inferriate e cancellate.

Niente agevolazione neppure per altri interventi relativi al decoro complessivo del palazzo in senso lato, non legati cioè ad interventi di tipo edilizio, quali, ad esempio, l'eliminazione delle antenne private e la realizzazione del relativo impianto centralizzato. Chiaramente resta confermata la possibilità per tutte queste tipologie di interventi di usufruire dell'Ecobonus, in caso di infissi e serramenti, o dell'ordinaria detrazione per ristrutturazione.

Se gli interventi, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, hanno effetti sull'efficienza energetica dell'immobile o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è necessario seguire la normativa sulla prestazione energetica degli edifici, così come accade per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli di ristrutturazione edilizia.

Alla fine dei lavori, l'edificio deve soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti:

a) dal d.m. 26 giugno 2015: il decreto definisce le modalità di calcolo della prestazione energetica e i requisiti minimi di efficienza per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi è verificato confrontando l'edificio realizzato o ristrutturato con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d'uso). I requisiti degli elementi edilizi e degli impianti tecnici sono determinati in base alle zone climatiche.

b) e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l'involucro edilizio) del d.m. 26 gennaio 2010: il decreto ha aggiornato il d.m. 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici e rivisto i requisiti tecnici di ammissibilità alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Il decreto fissa in particolare i limiti di trasmittanza da rispettare perché, a seguito di un intervento di riqualificazione energetica, si possa ottenere l'Ecobonus.

Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. La detrazione è disconosciuta in caso di violazione dell'obbligo di indicazione dei dati catastali in dichiarazione, effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste, esecuzione di opere edilizie difformi da quelle eventualmente comunicate, violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

In conclusione

La novità principale della legge di Bilancio 2020 è quello dello sfruttamento economico delle facciate. Il Bonus facciate, che prevede il 90% di detrazione dall'imposta lorda (si suppone che si tratti delle imposte sui redditi ma occorrerà un chiarimento preciso) delle spese sostenute per tinteggiature e rifacimenti, consente, di fatto, ai condòmini, di rifare una parte importante del condominio (e di valorizzarlo) a spese dell'erario.

In tema, alcuni autori hanno osservato che nel fare la norma, però, ci si è più o meno volutamente dimenticati di un aspetto importante: nelle città medio grandi, in parecchie zone (quelle centrali e quelle di passaggio), quando la facciata viene rifatta, e quindi coperta interamente per un certo numero di settimane o mesi, vengono installate strutture pubblicitarie (cartelloni o teloni) ben remunerate, che possono anche arrivare a coprire quasi tutta la spesa. Questi importi, che sinora consentivano ai condòmini dei palazzi interessati da questa chance di affrontare l'investimento con una certa tranquillità, stanno per diventare un guadagno secco. Discorso analogo vale per un'estensione del beneficio alle persone giuridiche che, sinora, sono state escluse della detrazione per i lavori di recupero edilizio e che sfruttavano proprio la pubblicità sui ponteggi per abbassare i costi. Ma anche in questo caso il richiamo alle persone fisiche non è diretto e dovrebbe essere oggetto di chiarimenti da parte delle Entrate.

Da ultimo, si osserva anche che il Bonus facciate 2020 potrà essere esteso anche agli interventi realizzati nel corso del 2019. Difatti, da un'attenta lettura del testo legislativo si evince che la norma prevede che la detrazione del 90% sia valida per le “spese documentate sostenute nel 2020 relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici”. La frase è cruciale perché fa riferimento al momento in cui vengono effettuati i pagamenti, però non dice nulla del momento in cui i lavori devono essere realizzati. Si può, quindi, facilmente desumere che la detrazione sia valida anche per i lavori realizzati nel 2019, ma per i quali i pagamenti sono materialmente effettuati nel corso del 2020.

Guida all'approfondimento

Ance, Dossier riepilogativo legge di bilancio 2020, 3

Corallo, Legge di bilancio per il 2020: le novità sulla cedolare secca, in Fiscooggi.it, 31 dicembre 2019

De Simone, Bonus facciate e agevolazioni fiscali 2020 in edilizia, Rimini, 2020, 6

Fossati, Lavori in facciata, la pubblicità raddoppia il bonus, in Norme e tributi, 31 dicembre 2019

Latour, Bonus facciate, lo sconto vale anche per chi ha fatto i lavori nel 2019, in Norme e tributi, 14 novembre 2019

Lelo, Si riduce la tariffa TARI per gli studi professionali, Milano, 22 gennaio 2020

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