Protezione internazionale: per l'accertamento della causa ostativa rileva anche la pena prevista in patria

Redazione scientifica
27 Gennaio 2020

In tema di protezione internazionale, ai fini della sussistenza della causa ostativa alla protezione sussidiaria (o umanitaria) rappresentata dalla commissione da parte del richiedente di un delitto comune, il giudice di merito deve tenere conto anche del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente.

Il caso. La Corte d'appello di Cagliari respingeva il ricorso di un cittadino del Mali che aveva presentato richiesta di protezione internazionale. Venivano altresì esclusi i presupposti per la protezione complementare umanitaria, in considerazione della causa ostativa di cui agli artt. 10, comma 2, lett. b) e 16, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 251/2007 (come modificato dal d.lgs. n. 18/2014) a pronuncia viene impugnata con ricorso per cassazione dolendosi sostanzialmente per la mancanza di idonea istruttoria circa le conseguenze di un suo eventuale rientro in patria.

Causa ostativa. Richiamando la giurisprudenza, il Collegio ricorda che il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria non può essere concesso a chi abbia commesso un reato grave al di fuori del territorio nazionale. La medesima soluzione, per identità di ratio, deve essere riconosciuta in caso di richiesta di protezione per motivi umanitari. Tale causa ostativa deve essere accertata alla data della decisione e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice ma, sottolinea la pronuncia in commento, «per affermare la sussistenza della predetta causa ostativa è necessario l'accertamento dell'avvenuta commissione di un reato fuori del territorio italiano, da qualificare come grave, utilizzando come parametro nella relativa valutazione la pena edittale prevista dalla legge italiana per quel medesimo illecito». Pur non essendo necessaria una condanna passata in giudicato è comunque sufficiente che la commissione del reato emerga in modo non equivoco dagli atti, tenendo anche in riferimento il trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine.

In conclusione la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui «in tema di protezione internazionale, ai fini della affermazione della sussistenza della causa ostativa (ex artt. 10, comma 2, lett. b e 16, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 251/2007) alla protezione sussidiaria (o umanitaria) rappresentata dalla commissione da parte del richiedente di un delitto comune (nella specie: omicidio di un parente) il giudice del merito deve fra l'altro tenere conto anche del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente – anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 – in quanto il rischio di sottoposizione alla pena di morte nel Paese di provenienza o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio Paese può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria (in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g, d.lgs. n. 251/2007 con l'art. 14, lett. a) e b) dello stesso d.lgs. sia, in subordine, per la protezione umanitaria, in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998».

Il ricorso viene dunque accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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