Appunti in tema di responsabilità da inadeguatezza dell'assetto organizzativo

29 Gennaio 2020

Il nuovo art. 2086 c.c. impone agli imprenditori collettivi di dotare l'impresa di un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni e all'attività esercitata in concreto. È facile prevedere che con l'entrata in vigore della riforma, le azioni di responsabilità da prosecuzione illecita...
Gli assetti organizzativi e la frontiera delle nuove azioni di responsabilità

Il nuovo art. 2086 c.c. impone agli imprenditori collettivi di dotare l'impresa di un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni e all'attività esercitata in concreto. È facile prevedere che con l'entrata in vigore della riforma, le azioni di responsabilità da prosecuzione illecita dell'attività di impresa per l'intervenuta erosione del capitale sociale saranno assai meno numerose: il procedimento di allerta arresterà le imprese prima che si trovino con un patrimonio netto negativo, mentre già alla soglia dell'OCRI, organo gestorio, organo di controllo e revisore potrebbero essere chiamati a rispondere dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

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