CTU disposta dal PM: nel giudizio di opposizione gli indagati sono litisconsorti necessari
29 Gennaio 2020
Il caso. Rigettata dal tribunale l'opposizione contro il provvedimento di liquidazione delle competenze che lo ha escluso dal riconoscimento del diritto al rimborso in toto delle spese di laboratorio documentale, il consulente tecnico d'ufficio propone ricorso per cassazione.
Litisconsorzio necessario. Posti i motivi di ricorso, la Corte di cassazione rileva d'ufficio che il contraddittorio non è completo. Infatti, spiega il Collegio, il ricorrente è stato nominato CTU dal PM nell'ambito di un procedimento contro indagati noti, in relazione all'ipotesi di reato ambientale, come confermato dalla presenza del provvedimento di nomina dell'ausiliario emessa dal PM nel fascicolo di parte. A tal proposito, la Corte ribadisce l'insegnamento secondo cui «nel giudizio di opposizione promosso dal consulente tecnico in relazione al pagamento del suo compenso siano litisconsorti necessari le parti del procedimento civile, nell'ambito del quale la consulenza fu svolta, posto che in definitiva sono i soggetti sui quali, ad esito del procedimento, graverà, secondo il canone della soccombenza, il peso economico del compenso riconosciuto al consulente». Inoltre, proseguono i Giudici, «anche in relazione al procedimento penale, l'indagato ovvero l'imputato sono parti necessarie del procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avviato dall'ausiliario del PM posto che, ad esito del procedimento in caso di condanna, lo stesso sarà gravato anche delle spese anticipate dall'Erario per l'espletamento delle indagini da parte del Magistrato». Pertanto, in presenza di indagati individuati e nominati nel decreto di affido incarico, il giudizio di opposizione promosso dall'ausiliario per il suo compenso va incardinato sia verso il Ministero della Giustizia, sia verso gli indagati/imputati. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte cassa l'ordinanza e rimette la questione al Tribunale di Vasto per un nuovo esame.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |