Pluralità di domande e condanna alle spese di lite: il giudice può individuare quella più importante in relazione al valore

Massimiliano Summa
30 Gennaio 2020

Ai fini di individuare la parte “maggiormente soccombente” occorre avere riguardo al – e confrontare il – valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il valore delle domande rispettivamente rigettate), tale per cui “maggiormente soccombente” deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.

Il caso. Un cliente di una nota compagnia telefonica ha convenuto in giudizio detta compagnia chiedendo al Giudice, in relazione al contratto di utenza telefonica a suo tempo intercorso con la stessa, di accertare la non debenza dell'importo relativo a fatture emesse successivamente alla cessazione del rapporto, oltre alla restituzione di quanto versato a titolo di tassa di concessione governativa.

La compagnia telefonica si è costituita eccependo la tardività del recesso intimatole dall'attore e ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento delle fatture in contestazione.

All'esito del giudizio di primo grado sono state rigettate le domande attoree e, al contrario, parzialmente accolte le richieste formulate dalla convenuta in via riconvenzionale; la sentenza è stata confermata in sede di gravame.

Peraltro, in considerazione del “quasi integrale rigetto della domanda attorea” il Giudice dell'appello ha rigettato la richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.

Come si determina la “maggiore soccombenza”? Per quanto qui di interesse, l'appellante soccombente ha impugnato la decisione di secondo grado lamentando l'erroneità della condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, assumendola frutto dell'erroneo presupposto del quasi integrale rigetto delle proprie domande, mentre, come altresì accertato dalla Corte di Cassazione, vi sarebbe stato un parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti (e, dunque, una conseguente reciproca soccombenza).

Accogliendo il ricorso, i Giudici hanno chiarito che nel caso di pluralità di domande contrapposte – come nel caso di specie – il loro parziale accoglimento, con reciproca parziale soccombenza, non rende possibile il ricorso al principio di causalità per individuare la parte alla quale porre a carico le spese, in tutto o in parte.

Infatti, poiché l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità dell'introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, il secondo comma dell'art. 92 implica invece il potere del Giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale ovvero a una compensazione parziale.

In questo secondo caso – prosegue la Corte – la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte.

Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità collegate all'introduzione delle due domande possono dal Giudice in sostanza essere confrontate tra loro e allo stesso Giudice è commesso di individuare quella più importante in relazione al valore della domanda.

In definitiva, ai fini di individuare la parte “maggiormente soccombente” occorre avere riguardo al – e confrontare il – valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il valore delle domande rispettivamente rigettate), tale per cui “maggiormente soccombente” deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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