L'iper ammortamento non spetta agli intermediari finanziari per leasing operativo
30 Gennaio 2020
L'iper ammortamento non si applica all'intermediario finanziario per i beni materiali strumentali concessi in locazione operativa, in relazione al processo produttivo dell'impresa. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate, con il Principio di Diritto n. 2, pubblicato il 28 gennaio. Il Principio fornisce, quindi, chiarimenti sull'ambito soggettivo di applicazione dell'iper ammortamento: tale misura, come già chiarito dall'Agenzia nella Circolare n. 4/E del 2017, consiste, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e ss della legge n. 232/2016, in una “maggiorazione del costo di acquisizione fruibile, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi”; i beneficiari sono i proprietari o i locatari finanziari, mentre sono esclusi i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Devono ritenersi esclusi dall'agevolazione tutti i soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere dei contratti di locazione operativa, atteso che in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore. |