La durata della società superiore alla vita dei soci non legittima il recesso

La Redazione
31 Gennaio 2020

Ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.c., il diritto di recesso spetta al socio di s.r.l. nel caso di società contratta a tempo indeterminato, ma non anche quando, pur essendo la durata indicata, l'indicazione sia da considerare equiparabile alla mancata indicazione, o quando la durata della società sia superiore alla vita umana.

Ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.c., il diritto di recesso spetta al socio di s.r.l. nel caso di società contratta a tempo indeterminato, ma non anche quando, pur essendo la durata indicata, l'indicazione sia da considerare equiparabile alla mancata indicazione, o quando la durata della società sia superiore alla vita umana.

Sono fatte salve le ipotesi in cui il termine si può considerare elusivo, quando cioè il termine esorbita qualsiasi ragionevole previsione di durata della società stessa come persona giuridica, risultando in se stesso del tutto arbitrario e irrazionale. Occorre, a tal fine, individuare quando i soci, per eludere il diritto di recesso di ciascuno di essi, nell'intento di far prevalere, contra legem, le ragioni del gruppo sulle ragioni del singolo socio, abbiano inteso far apparire come contratta a tempo determinato una società in realtà contratta a tempo indeterminato oppure abbiano apposto un termine sostanzialmente privo di significato, a fronte del quale la manifestazione di volontà possa considerarsi tamquam non esset.

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