Poteri della società capogruppo e codatorialità

03 Febbraio 2020

Entro quali limiti è possibile accertare una situazione di codatorialita ove la società capogruppo giustifichi la propria ingerenza rispetto alle altre società in forza del ruolo dalla stessa ricoperto?

Entro quali limiti è possibile accertare una situazione di codatorialita ove la società capogruppo giustifichi la propria ingerenza rispetto alle altre società in forza del ruolo dalla stessa ricoperto?

La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che il mero collegamento economico - funzionale tra società, facenti parte del medesimo gruppo, non costituisce ex se un elemento sufficiente alla dichiarazione di una situazione di codatorialità, determinante l'estensione degli obblighi scaturenti dal rapporto tra un lavoratore ed una di esse anche ad un'altra.

A diversa conclusione si perviene qualora venga riscontrata una situazione indicativa dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. A tale fine, nonostante le società siano gestite da soggetti diversi, è necessario accertare: l'unicità della struttura organizzativa e produttiva; l'integrazione tra le attività esercitate dai soggetti costituenti il gruppo e il correlativo interesse comune; il coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario, con individuazione di un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività imprenditoriali verso uno scopo comune; l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle diverse società.

Ne consegue che, laddove vengano accertati tali elementi di fatto, l'ingerenza della capogruppo non potrà essere giustificata dal ruolo di direzione e coordinamento generale svolto dalla stessa, avendo ecceduto sostanzialmente l'esercizio "fisiologico" di suddetti poteri.

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