Anche nel processo civile la nomina di due difensori è ostativa all’accesso al beneficio del gratuito patrocinio

04 Febbraio 2020

Dal complesso delle disposizioni del d.P.R. n. 115/2002 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato – e in particolare dall'art. 80, secondo il quale «chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore» e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore – si ricava che l'art. 91 del medesimo d.P.R., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1736/2020, depositata il 27 gennaio.

La fattispecie. Nel caso in esame il Tribunale di Livorno, con provvedimento collegiale, rigettava l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio ritenendo che il conferimento del mandato a due difensori, a fronte della possibilità di nominarne solo uno, sia incompatibile con la volontà della parte di avvalersi di tale beneficio. Contro tale provvedimento veniva formulata opposizione asserendo che il mandato era stato conferito all'associazione professionale tanto che non vi era alcuna duplicazione dei compensi. Opposizione che veniva accolta stante l'unicità del compenso che viene diviso fra i due difensori.

Il d.P.R. n. 115/2002. Il citato decreto Presidenziale, nell'introdurre il patrocinio a spese dello Stato in tutti i processi, statuisce (art. 91) che l'ammissione è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, comunque, il beneficio cessa a partire dal momento della nomina del secondo difensore di fiducia.

L'applicabilità dell'art. 91 al processo civile. A dire della Corte la menzionata disposizione, ben lungi dall'essere applicabile al solo procedimento penale, esprime un principio generale per tutti i processi. Tesi che trova conferma nella lettura complessiva della norma in quanto l'art. 80 prevede che possa essere nominato un solo difensore e quelli successivi (art. 82 e art. 83) prevedono la liquidazione dei compensi sempre per un solo difensore. A ciò si aggiunga che la finalità della norma è quella di consentire al cittadino non abbiente l'accesso alla giustizia e, a tal fine, è sufficiente la nomina di un solo avvocato.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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