Se è stata prestata garanzia, il rimborso non può essere sospeso fino all'annullamento definitivo dei carichi pendenti
04 Febbraio 2020
In caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l'Amministrazione finanziaria, che abbia chiesto e ottenuto garanzia dal contribuente in base all'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 e 69, r.d. n. 2440/1923; Nel caso in cui un atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato in tutto o in parte con sentenza anche non definitiva cessa di avere efficacia il provvedimento di sospensione del pagamento del credito vantato dall'autore della violazione o dai soggetti obbligati in solido nei confronti dell'Amministrazione finanziaria emesso ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997.
Le norme oggetto di interpretazione. In base al testo applicabile ratione temporis dell'art. 38-bis, d.P.R. n. 633/1972, «1. I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. […] 3. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. […] 6. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».
I quesiti posti dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Con ordinanza interlocutoria n. 16567/19, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito al rapporto tra le norme in materia di istanza di rimborso di crediti IVA, ha formulato due quesiti:
Il contrasto tra i precedenti nella giurisprudenza di legittimità. In via preliminare il Collegio rileva che la disciplina di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 472/1997 costituisce una “declinazione specifica”, in materia tributaria, del potere discrezionale di autotutela della Pubblica Amministrazione in tema di fermo amministrativo ex art. 69, r.d. n. 2440/1923.
La motivazione della sentenza richiama il principio di collaborazione e buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Quanto al primo quesito, dopo aver escluso che le disposizioni in materia di IVA si pongano in rapporto di specialità rispetto alle altre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano che, anche in tale specifico ambito, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi del potere di sospensione del pagamento ex artt. 23, D.lgs. n. 472/1997 e 69, r.d. n. 2440/1923, «a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale del credito che l'Erario abbia o pretenda di avere con quello del contribuente suo creditore, istituti di cui va […] riaffermata la portata generale, […] in quanto essi mirano a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali tra i cittadini e lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche, attive e passive».
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