Tributario

Sintesi del processo incidentale di sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza e/o dell’esecuzione dell’atto impugnati

04 Febbraio 2020

Aggiornamento al D.L. 8 marzo 2020, n. 11 per il periodo 9-22 marzo 2020.In caso di “eccezionale urgenza”, il presidente della sezione assegnataria ex art. 26, D.Lgs. n. 546/1992, che procede al preliminare esame del ricorso/appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 27, 29 e 30, stesso decreto, provvede anche sulla richiesta sospensione cautelare della provvisoria esecutività/esecuzione...
Sospensione cautelare

(Aggiornamento al D.L. 8 marzo 2020, n.11 per il periodo 9-22 marzo 2020)

In caso di “eccezionale urgenza*”, il presidente della sezione assegnataria ex art. 26, D.Lgs. n. 546/1992, che procede al preliminare esame del ricorso/appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 27, 29 e 30, stesso decreto, può anticipare anche - inaudita altera parte - la sospensione cautelare della provvisoria esecutività/esecuzione** con proprio decreto, sinteticamente motivato e contestuale all'altro decreto di fissazione della udienza (ex articolo 47 comma 2, D.Lgs. n. 546/1992) per provvedere in composizione collegiale sull'istanza medesima, da comunicare a tutte le parti costituite almeno 10 giorni liberi prima ex art. 47 comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, o 30 giorni liberi prima ex art. 31 comma 1, stesso decreto, ove intendesse procedere nella medesima udienza anche alla successiva trattazione della controversia.

* In evidenza

Il Presidente della Commissione tributaria adita, oltre ai poteri di cui all'articolo 26 (meramente funzionali alla gestione della c.d. competenza interna), nel caso dell'”eccezionale urgenza” prevista dagli articoli 47 c. 3, 52 c.4, 62-bis c.3 e 65 c. 3-bis, d.lgs. 546/1992, e fino alla formale assegnazione del ricorso ad una sezione, analogamente al designando Presidente della sezione assegnataria ex art. 26 e, successivamente, al designando Presidente del collegio assegnatario ex art. 30, è titolare di un potere cautelare anticipatorio che esercita con lo strumento del decreto presidenziale, non soggetto al reclamo di cui all'art. 28, bensì al vaglio collegiale di cui agli articoli 47 c. 4, 52 c.5, 62-bis c.4 e 65 c. 3-bis, d.lgs. 546/1992. Il potere cautelare anticipatorio, ancorché già esercitato dal Presidente/Collegio che ha disposto ex articolo 29, comma 2, la riunione del proprio ricorso ad altro, pendente presso diversa sezione, si trasferisce a tale sezione per il seguito a praticare nel caso di richiesta (per la modifica/revoca) motivata dal rilevante mutamento del quadro circostanziale già ivi considerato. L'atto di assegnazione sposta irreversibilmente ogni competenza giurisdizionale (potestas iudicandi) dal giudice assegnante al giudice (monocratico o collegiale) assegnatario. Tutti tali provvedimenti anticipatori possono essere modificati/revocati con successivi analoghi provvedimenti, al mutare delle condizioni come disposto dall'articolo 47 c. 8, d.lgs. 546/1992 (inteso come norma generale per tutti i procedimenti di sospensione cautelare di cui al d.lgs. 546/1992).

**In evidenza

È bene ricordare che l'esecutività delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie, disposta dall'articolo 67-bis, d.lgs. 546/1992 (introdotto dal d.lgs. 156/2015), è modulata da quanto previsto al titolo II, capo IV. L'esecutività delle sentenze emesse in favore del contribuente (quelle specifiche di condanna dell'ente fiscale al pagamento di somme al contribuente sono dettagliatamente disciplinate nell'articolo 69) comprende anche la restituzione del tributo già pagato -in eccedenza al deliberato- durante la litispendenza, compresi i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali ai sensi dell'articolo 68, comma 2, e delle spese di lite liquidate con la sentenza ex articolo 15, comma 1. Le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie in favore dell'ente fiscale, invece, non sono state sostanzialmente interessate dalla c.d. miniriforma del d.lgs. 156/2015, nel senso che tali sentenze continuano a perimetrare ex lege la frazione riscuotibile di quanto preteso con l'atto impo-sanzionatorio-esattivo impugnato, che resta autoritativo, esecutivo ed esecutorio; ecco perché la sentenza incide non sulla esecutività dell'atto oggetto del giudizio ma sulla sua esecuzione, come dettagliatamente disciplinata nell'articolo 68. Peraltro, le spese di lite liquidate con la sentenza ex articolo 15, comma 2-sexies, vanno riscosse mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

L'eccezionale urgenza

L'eccezionale urgenza presuppone per il decreto presidenziale cautelare:

  • all'art. 47 comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, una delibazione nel merito del ricorso per la sospensione dell'esecuzione dell'atto oggetto del giudizio;
  • all'art. 52 comma 4, (e, per rinvio, all'art. 65, comma 3-bis, stesso decreto) una delibazione nel merito dell'appello per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata (secondo giurisprudenza pretoria ciò vale anche per la sospensione dell'esecuzione dell'atto oggetto del giudizio);
  • all'art. 62-bis comma 3, nessuna delibazione nel merito del ricorso in cassazione, per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata (secondo giurisprudenza pretoria ciò vale anche per la sospensione dell'esecuzione dell'atto oggetto del giudizio).

Il decreto presidenziale va emesso solo nell'ipotesi di accoglimento* della richiesta di anticipazione della sospensione dell'esecutività/esecuzione, sia pure parzialmente e/o subordinatamente alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2, d.lgs. 546/1992.

Mentre gli effetti della sospensione disposta con ordinanza collegiale cessano alla data di pubblicazione (i.e. deposito) della sentenza, gli effetti della sospensione per eccezionale urgenza, anticipata con decreto presidenziale, cessano alla data di emissione -e non a quella di deposito- dell'ordinanza collegiale. Infatti, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, secondo alinea, d.lgs. 546/1992: “il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza”. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, c.2, d.lgs.546/92 e dall'art.176, c.2, c.p.c.: ”le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi”. Copia integrale dell'ordinanza depositata potrà essere richiesta alla segreteria di sezione dal giorno successivo a quello di deliberazione.

La legge non fissa alcun termine entro il quale il Collegio debba pronunciarsi con propria ordinanza non impugnabile sul decreto presidenziale che ha provveduto in caso di “eccezionale urgenza”, perché fissa solamente: un termine (180 gg. dalla presentazione) entro il quale la richiesta cautelare vada comunque decisa (articolo 47, comma 5-bis); ed altro termine (90 gg. dalla decisione che accoglie -anche parzialmente- la richiesta) entro il quale la controversia vada trattata (articolo 47, comma 6, d.lgs. 546/1992). Nelle more sono possibili revoche o modifiche di qualsiasi effettivo provvedimento cautelare emesso (anche di provvedimenti già revocativi o modificativi), al rilevante mutamento del quadro circostanziale già ivi considerato (articolo 47, comma 8, d.lgs.546/1992).

In evidenza
Il decreto presidenziale di accoglimento della richiesta di sospensione va comunicato -senza indugio- a tutte le parti costituite, ex articolo 16, comma 1, o articolo 16-bis, d.lgs. 546/1992. Un decreto presidenziale di rigetto della richiesta di sospensione per eccezionale urgenza [a provvedere] sarebbe inutiliter datum, attesa la provvisoria esecutività della sentenza tributaria, di cui se ne chiede la sospensione, prevista dall'articolo 67-bis, stesso decreto, e l'esecuzione frazionata dell'obbligazione tributaria disposta dal successivo articolo 68; nel caso di mancata pronuncia presidenziale per ritenuta assenza dell'invocata “eccezionale urgenza”, sulla richiesta di sospensione cautelare si pronuncerà direttamente il collegio giudicante.

Termini

Ovviamente, se l'udienza di trattazione della controversia fosse fissata nei 180 giorni previsti dall'art. 47, comma 5-bis (valido come norma generale anche per i casi di cui agli artt. 52, 62-bis e 65 c. 3-bis) e non si versasse in una situazione di “eccezionale urgenza”, la paventata esigenza cautelare potrebbe essere preliminarmente decisa nella medesima udienza di trattazione della controversia, con una efficacia immediata e protratta fino al deposito della sentenza.

Dalla data di comunicazione del decreto presidenziale (o, in mancanza, dalla data di pronuncia dell'ordinanza collegiale) - se si dispone la sospensione cautelare, accogliendo - anche parzialemnte - l'istanza - decorre il successivo termine di 90 giorni per la trattazione della controversia. Da tale data (in assenza dei motivi di rinvio della deliberazione di cui all'art. 35 comma 2) decorrono altri 30 giorni per il deposito della sentenza. Gli effetti della sospensione accordata cessano col deposito/pubblicazione della sentenza. Quindi, la sentenza che decide il giudizio, facendo cessare gli effetti della sospensione accordata, deve essere depositata entro 120 giorni dal decreto presidenziale (o, in mancanza, dall'ordinanza collegiale) che ha disposto la sospensiva.

In conclusione

Singolare, infine, è la sospensione cautelare della provvisoria esecutività/esecuzione ex 62-bis, separatamente chiesta in pendenza di giudizio in cassazione, atteso che vi si deve pronunciare un collegio dello stesso ufficio giudiziario tributario (Cc.Tt.) che ha già emesso la sentenza impugnata e non la Suprema Corte di cassazione cui è indirizzata l'impugnazione; ciò significa anche che il Presidente della sezione territoriale tributaria chiamata a provvedere (con rito tributario) sulla richiesta di sospensione cautelare non controlla i tempi di trattazione della controversia (con rito civile) di legittimità. Pertanto, premesso che la produzione della documentazione relativa al deposito del ricorso per cassazione è requisito di procedibilità per questo processo incidentale di sospensione cautelare, in tal caso resta applicabile il termine (180 gg. dalla presentazione) entro il quale la richiesta cautelare va comunque decisa (articolo 47, comma 5-bis), ma non l'altro termine (90 gg. dalla decisione che accoglie anche parzialmente la richiesta) entro il quale la controversia andrebbe trattata (articolo 47, comma 6, d.lgs. 546/1992).

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