Sintesi del processo incidentale di sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza e/o dell’esecuzione dell’atto impugnati
04 Febbraio 2020
Sospensione cautelare
(Aggiornamento al D.L. 8 marzo 2020, n.11 per il periodo 9-22 marzo 2020)
In caso di “eccezionale urgenza*”, il presidente della sezione assegnataria ex art. 26, D.Lgs. n. 546/1992, che procede al preliminare esame del ricorso/appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 27, 29 e 30, stesso decreto, può anticipare anche - inaudita altera parte - la sospensione cautelare della provvisoria esecutività/esecuzione** con proprio decreto, sinteticamente motivato e contestuale all'altro decreto di fissazione della udienza (ex articolo 47 comma 2, D.Lgs. n. 546/1992) per provvedere in composizione collegiale sull'istanza medesima, da comunicare a tutte le parti costituite almeno 10 giorni liberi prima ex art. 47 comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, o 30 giorni liberi prima ex art. 31 comma 1, stesso decreto, ove intendesse procedere nella medesima udienza anche alla successiva trattazione della controversia.
L'eccezionale urgenza presuppone per il decreto presidenziale cautelare:
Il decreto presidenziale va emesso solo nell'ipotesi di accoglimento* della richiesta di anticipazione della sospensione dell'esecutività/esecuzione, sia pure parzialmente e/o subordinatamente alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2, d.lgs. 546/1992.
Mentre gli effetti della sospensione disposta con ordinanza collegiale cessano alla data di pubblicazione (i.e. deposito) della sentenza, gli effetti della sospensione per eccezionale urgenza, anticipata con decreto presidenziale, cessano alla data di emissione -e non a quella di deposito- dell'ordinanza collegiale. Infatti, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, secondo alinea, d.lgs. 546/1992: “il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza”. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, c.2, d.lgs.546/92 e dall'art.176, c.2, c.p.c.: ”le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi”. Copia integrale dell'ordinanza depositata potrà essere richiesta alla segreteria di sezione dal giorno successivo a quello di deliberazione.
La legge non fissa alcun termine entro il quale il Collegio debba pronunciarsi con propria ordinanza non impugnabile sul decreto presidenziale che ha provveduto in caso di “eccezionale urgenza”, perché fissa solamente: un termine (180 gg. dalla presentazione) entro il quale la richiesta cautelare vada comunque decisa (articolo 47, comma 5-bis); ed altro termine (90 gg. dalla decisione che accoglie -anche parzialmente- la richiesta) entro il quale la controversia vada trattata (articolo 47, comma 6, d.lgs. 546/1992). Nelle more sono possibili revoche o modifiche di qualsiasi effettivo provvedimento cautelare emesso (anche di provvedimenti già revocativi o modificativi), al rilevante mutamento del quadro circostanziale già ivi considerato (articolo 47, comma 8, d.lgs.546/1992).
Termini
Ovviamente, se l'udienza di trattazione della controversia fosse fissata nei 180 giorni previsti dall'art. 47, comma 5-bis (valido come norma generale anche per i casi di cui agli artt. 52, 62-bis e 65 c. 3-bis) e non si versasse in una situazione di “eccezionale urgenza”, la paventata esigenza cautelare potrebbe essere preliminarmente decisa nella medesima udienza di trattazione della controversia, con una efficacia immediata e protratta fino al deposito della sentenza.
Dalla data di comunicazione del decreto presidenziale (o, in mancanza, dalla data di pronuncia dell'ordinanza collegiale) - se si dispone la sospensione cautelare, accogliendo - anche parzialemnte - l'istanza - decorre il successivo termine di 90 giorni per la trattazione della controversia. Da tale data (in assenza dei motivi di rinvio della deliberazione di cui all'art. 35 comma 2) decorrono altri 30 giorni per il deposito della sentenza. Gli effetti della sospensione accordata cessano col deposito/pubblicazione della sentenza. Quindi, la sentenza che decide il giudizio, facendo cessare gli effetti della sospensione accordata, deve essere depositata entro 120 giorni dal decreto presidenziale (o, in mancanza, dall'ordinanza collegiale) che ha disposto la sospensiva. In conclusione
Singolare, infine, è la sospensione cautelare della provvisoria esecutività/esecuzione ex 62-bis, separatamente chiesta in pendenza di giudizio in cassazione, atteso che vi si deve pronunciare un collegio dello stesso ufficio giudiziario tributario (Cc.Tt.) che ha già emesso la sentenza impugnata e non la Suprema Corte di cassazione cui è indirizzata l'impugnazione; ciò significa anche che il Presidente della sezione territoriale tributaria chiamata a provvedere (con rito tributario) sulla richiesta di sospensione cautelare non controlla i tempi di trattazione della controversia (con rito civile) di legittimità. Pertanto, premesso che la produzione della documentazione relativa al deposito del ricorso per cassazione è requisito di procedibilità per questo processo incidentale di sospensione cautelare, in tal caso resta applicabile il termine (180 gg. dalla presentazione) entro il quale la richiesta cautelare va comunque decisa (articolo 47, comma 5-bis), ma non l'altro termine (90 gg. dalla decisione che accoglie anche parzialmente la richiesta) entro il quale la controversia andrebbe trattata (articolo 47, comma 6, d.lgs. 546/1992). |