Senza impugnazione assembleare, la delibera con la rinuncia a contestare il provvedimento del giudice vincola tutti i condomini
05 Febbraio 2020
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che Tizio e Caio ottenevano, in primo grado, la condanna al risarcimento del danno nei confronti del Condominio per i danni procurati al loro appartamento dalla mancata manutenzione del lastrico solare. Nel 2005, l'assemblea condominiale decise, all'unanimità dei presenti (per quel che qui interessa, assenti gli appellanti), di non impugnare la decisione. Successivamente, la Corte d'appello respinse l'impugnazione degli appellanti perché questi avevano introdotto il grado d'appello dopo che il Condominio aveva prestato, con la delibera di cui detto, piena acquiescenza alla sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, gli appellanti condomini hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo che essendo il Condominio un ente di gestione, la presenza dell'organo di rappresentanza, costituito dall'amministratore, non priva i singoli condòmini del potere di agire autonomamente per la difesa dei propri diritti; di conseguenza, essi erano pienamente legittimati all'impugnazione. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, gli appellanti avrebbero dovuto impugnare la delibera e al contempo, così come hanno fatto, appellare la sentenza del Tribunale. Non avendo fatto luogo al primo incombente, quella determinazione è divenuta ferma e avente pieno valore di acquiescenza alla sentenza di primo grado. Pertanto, è legittima la decisione del giudice del merito che disattende l'appello, proposto in proprio da alcuni condomini, a sentenza di condanna al risarcimento danni se precedentemente alla proposizione dello stesso vi è stata delibera dell'assemblea condominiale di acquiescenza (con decisione di rinunciare a impugnare) e la stessa non è stata impugnata divenendo quindi vincolante per tutti i condomini. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |