La tutela delle opere d'arte: il giudizio di verifica del plagio e il pericolo di confusione

La Redazione
05 Febbraio 2020

Ai fini della verifica della sussistenza di un'ipotesi di violazione del diritto d'autore, riconducibile al plagio, nel giudizio di comparazione tra le opere in conflitto occorre verificare l'esistenza di un'opera tutelata, riconducibile al soggetto che lamenta la violazione, e il c.d. scarto semantico...

Ai fini della verifica della sussistenza di un'ipotesi di violazione del diritto d'autore, riconducibile al plagio, nel giudizio di comparazione tra le opere in conflitto occorre verificare l'esistenza di un'opera tutelata, riconducibile al soggetto che lamenta la violazione, e il c.d. scarto semantico, nonché una difformità sulle caratteristiche essenziali, con la precisazione che nel giudizio di comparazione non può farsi riferimento esclusivamente al criterio della confondibilità tra opere alla stregua del giudizio utilizzato in tema di segni distintivi, non essendo sufficiente l'esistenza di un pericolo di confusione per ritenere sussistente un'ipotesi di plagio.

Perché sia tutelabile dal diritto d'autore, un'opera d'arte deve possedere i requisiti di creatività, originalità e novità, sì che l'opera, seppur fondata su un'idea non originale, sia soggettivata all'esterno mediante l'apporto personale e intellettuale del soggetto cui va riconosciuta la paternità e la relativa tutela autoriale.

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