Sanatoria del precetto mancante della data di notifica del decreto ingiuntivo

Ilaria Petroletti
07 Febbraio 2020

La nullità dell'atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo non opposto, mancante dell'indicazione della data di notificazione del decreto, rimane sanata se vi è certezza sul credito messo in esecuzione.

Il caso. La decisione è stata resa all'esito del giudizio promosso da un creditore che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio debitore. Detto provvedimento, che non era provvisoriamente esecutivo, veniva notificato all'intimato per i fini di cui agli artt. 643 e 644 c.p.c. Il debitore non interponeva opposizione.

Successivamente il creditore notificava l'atto di precetto fondato sul decreto ingiuntivo non opposto.

L'intimato formulava opposizione agli atti esecutivi, eccependo la nullità del precetto a causa della mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.

Cessata la materia del contendere per avere il debitore pagato la somma precettata, il giudice adito regolava le spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale, ponendole a carico del creditore, giacché il precetto mancava dell'indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo.

Il ricorso in Cassazione. Proposto ricorso per cassazione, la S.C. ha cassato e rinviato.

La decisione in commento ha riconosciuto che il precetto era affetto da nullità per mancata indicazione, nel precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo, ma ha addebitato al giudice di merito di non essersi interrogato, cosa che avrebbe dovuto fare anche d'ufficio, se la nullità fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

La disciplina concernente il precetto fondato su decreto ingiuntivo non opposto, laddove esige che il precetto rechi la data di notifica del titolo, ha lo scopo di consentire al debitore l'individuazione univoca dell'obbligazione che gli si chiede di adempiere.

Nel caso di specie, pacifico che difettasse l'indicazione della data in cui era stato notificato il decreto, il Giudice avrebbe dovuto valutare se il vizio formale rilevato avesse impedito, o meno, il raggiungimento dello scopo cui l'atto era preordinato, e cioè di avvisare il debitore della pretesa creditoria e di consentirgli di individuare quale fosse il credito richiesto.

Sicché la S.C. ha rinviato la causa al giudice di merito, per verificare se emergessero incertezze sull'individuazione del titolo esecutivo.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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