Riders occasionali: le prime istruzioni operative sul regime assicurativo INAIL

07 Febbraio 2020

Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l'art. 47-septies, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che introduce la tutela previdenziale in materia di infortuni sul lavoro...
Abstract

Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l'art. 47-septies, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che introduce la tutela previdenziale in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali in favore dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (art. 47 bis, d.lgs. n. 81 del 2015). L'INAIL, con nota del 23 gennaio 2020, ha fornito le prime istruzioni operative sul nuovo regime assicurativo.

Soggetti tutelati, attività lavorative ed eventi assicurati

Nel sistema assicurativo gestito dall'INAIL non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele; pertanto, è emersa l'esigenza di colmare il deficit di protezione nei confronti dei lavoratori autonomi occasionali che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. Siamo in presenza, dunque, di un'estensione della copertura assicurativa, già operante per i lavoratori subordinati e parasubordinati, in favore dei riders che prestano la medesima attività lavorativa, ma saltuariamente.

L'attività lavorativa assicurata consiste nella consegna di beni per conto altrui, restando, dunque, estranee alla tutela le attività di fornitura di servizi di riparazione, di pulizia etc.

Con riferimento all'oggetto della tutela l'INAIL stabilisce che sono protetti tutti gli infortuni sul lavoro, anche quelli in itinere, e le malattie professionali avvenuti in occasione di lavoro, nella cui nozione rientrano “tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione, con l'avvertenza che sotto quest'ultimo aspetto devono ritenersi protette ‘non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa" (Cass. n. 12549 del 2018), con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore” (Cass. 26 novembre 2019, n. 30874).

Obbligo assicurativo e determinazione del premio

L'INAIL ha stabilito che gli adempimenti assicurativi siano assolti dall'impresa di delivery, su cui grava l'obbligo di versamento del premio dovuto per le prestazioni lavorative rese dal lavoratore autonomo occasionale.

In particolare, precisa l'INAIL, le imprese prive di codice ditta e di una specifica posizione assicurativa territoriale devono inviare, mediante modalità telematiche, la denuncia dei lavori (art. 12, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; art. 13, d.m. 27 febbraio 2019), fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l'attività di consegna dei beni per conto altrui; mentre, quelle già in possesso di codice ditta e di una posizione assicurativa territoriale sono obbligate, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo (ovvero entro il 1° marzo 2020), a presentare la denuncia di variazione delle attività (art. 12, comma 3 e comma 4, d.P.R. n. 1124 del 1965; art. 14, d.m. 27 febbraio 2019), comunicando le modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall'assicurazione.

La mancata presentazione della denuncia dei lavori o di variazione comporta l'irrogazione delle sanzioni civili (circ. INAIL 28 luglio 2017, n. 31; circ. INAIL 27 luglio 2001, n. 56).

Nella denuncia dei lavori o di variazione il soggetto assicurante deve indicare il tipo di mezzi utilizzati dai riders, specificando, altresì, la percentuale delle consegne dei beni in relazione ai diversi veicoli utilizzati, compresa la modalità a piedi, poiché la voce di rischio applicabile varia in funzione del diverso mezzo utilizzato per le consegne.

Nelle tariffe approvate con d.m. 27 febbraio 2019, il “servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a se stante” è inquadrabile in tutte e quattro le Tariffe e classificato alla voce 0721. Per la Tariffa gestione terziario, in cui dovrebbero inquadrarsi molte imprese di delivery, il tasso è pari a 12,09. L'uso di veicoli diversi da quelli a due ruote può determinare l'attribuzione di una diversa voce di tariffa.

Il premio, posto a carico dell'impresa di delivery e versato in via anticipata, in fase di avvio dell'assicurazione, è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di esercizio o di variazione, salvo successivo conguaglio (regolazione) da effettuare con l'autoliquidazione (art. 41, d.P.R. n. 1124 del 1965; art. 47-septies, d.lgs. n. 81 del 2015). Esattamente per determinare le retribuzioni presunte occorre moltiplicare il numero complessivo delle giornate di effettiva attività, che si presume saranno svolte da tutti i riders che si stima si collegheranno alla piattaforma digitale, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, attualmente pari a € 48,74.

Successivamente, con l'autoliquidazione 2021, esattamente in fase di regolazione, si calcola il premio effettivamente dovuto per il 2020 in base alla retribuzione giornaliera convenzionale aggiornata per tale anno e al numero complessivo delle giornate di attività effettivamente prestate dai lavoratori nel 2020, cioè quelle in cui è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere.

Anche le retribuzioni presunte devono essere suddivise in percentuale in relazione alla incidenza della consegna dei beni rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati.

Il premio dovuto non è frazionabile in relazione al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

L'INAIL, ricevuta la denuncia dei lavori o di variazione, invierà, mediante posta elettronica certificata, il certificato di assicurazione e conteggio dei premio oppure il certificato di variazione e conteggio del premio, con l'indicazione dell'importo del premio anticipato da versare per il 2020 tramite F24.

Dopo il primo anno, il committente liquiderà direttamente i premi relativi alla regolazione dell'anno precedente e alla rata anticipata per l'anno in corso, sulla base del numero complessivo delle giornate effettivamente lavorate da tutti i riders.

Denuncia di infortunio o di malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore autonomo occasionale è obbligato a darne immediata notizia all'impresa di delivery (art. 52, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965), che deve presentare la denuncia all'INAIL, con modalità telematiche, entro due giorni (art. 53, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965); in caso di infortunio mortale la denuncia deve essere inoltrata entro le 24 ore successive (art. 53, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965).

In caso di malattia professionale il lavoratore deve darne comunicazione al soggetto committente entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione; dopo di che l'impresa di delivery deve inviare, con modalità telematiche, la denuncia di malattia professionale all'INAIL entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ne ha fatto denuncia (art. 53, comma 5, d.P.R. n. 1124 del 1965).

La mancata o tardiva denuncia di infortunio o di malattia professionale è punita con la sanzione amministrativa, da un minimo di € 1.290,00 ad un massimo di € 7.745,00 (art. 53, comma 8, d.P.R. n. 1124 del 1965; art. 2, comma 1, lett. b), l. n. 561 del 1993).

L'omessa o ritardata denuncia non determina la definitiva perdita del diritto alle prestazioni previdenziali (art. 52, comm1 1 e 2, d.P.R. n. 1124 del 1965), in quanto il sistema assicurativo garantisce all'assicurato le prestazioni economiche a prescindere dall'iniziativa del datore di lavoro, essendo destinatario della protezione sociale ex lege, non appena si realizzano i presupposti di ammissione alla tutela.

Le imprese di delivery hanno inoltre l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, servendosi del servizio telematico “Comunicazione di infortunio” messo a disposizione dall'INAIL (art. 18, comma 1, lett.r) e comma 1-bis, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; circ. INAIL 12 ottobre 2017, n. 42); il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 ad € 1.972,80 (art. 55, comma 5, lett. h), d.lgs. n. 81 del 2008), mentre per gli infortuni superiori ai tre giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.096,00 ad € 4.932,00 (art. 55, comma 5, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008).

Prestazioni erogabili

L'INAIL riconosce ai lavoratori autonomi occasionali le medesime prestazioni economiche, come l'indennità per inabilità temporanea assoluta o il capitale o la rendita per il danno da inabilità permanente o la rendita ai superstiti, e le stesse prestazioni sanitarie, come le prime cure o le prestazioni protesiche e riabilitative, spettanti alla generalità dei lavoratori subordinati, destinatari della protezione sociale.

Per il calcolo delle prestazioni si utilizza il parametro della retribuzione convenzionale giornaliera utilizzata per il calcolo della retribuzione imponibile.

Conclusioni

L'INAIL ha diramato le istruzioni operative un giorno prima rispetto alla pubblicazione della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle prestazioni di lavoro dei riders che abbiano carattere esclusivamente personale e siano svolte in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663).

L'orientamento giurisprudenziale è destinato a consolidarsi, considerato che le recenti modifiche all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, introdotte con l'art. 1, comma 1, lett.a), d.l. 3 settembre 2019, n. 101, conv. dalla l. 2 novembre 2019, n. 128, hanno reso più facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo “la sufficienza - per l'applicabilità della norma di prestazioni "prevalentemente" e non più "esclusivamente" personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all'elemento della "etero-organizzazione", eliminando le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", così mostrando chiaramente l'intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione” (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663).

Il riconoscimento della tutela prevista per i lavoratori subordinati ai riders, legati all'impresa di delivery con contratti di collaborazione coordinata e continuativa connotati dal carattere di etero-organizzazione, restringe l'ambito operativo dell'art. 47-septies, d.lgs. n. 81 del 2015, a quei rapporti di lavoro caratterizzati solo dall'occasionalità, assicurando la copertura assicurativa a chi presta la medesima attività lavorativa, ma in modo sporadico.

Tuttavia, la mancata previsione del frazionamento del premio può rendere onerosa la copertura assicurativa in favore dei riders che eseguono una sola consegna giornaliera, spingendo le imprese di delivery a commissionare molteplici ordini giornalieri con il rischio, però, che il rapporto di lavoro perda la connotazione di occasionalità.

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