La scala di accesso al parcheggio costituisce un vincolo funzionale di accessorietà necessaria a carattere supercondominiale

Redazione scientifica
10 Febbraio 2020

Sorgendo ipso iure et facto, se il titolo o il regolamento non dispongono altrimenti, il supercondominio unifica più edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, entro una più ampia organizzazione condominiale, legata dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati, sicché trova ad essi applicazione, proprio in ragione della condominialità del vincolo funzionale, la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione.

Tizio (condomino) impugnava la delibera presa dall'assemblea del Condominio della quale denunciava plurimi vizi formali e sostanziali, innestati sull'omessa qualificazione del complesso immobiliare come supercondominio. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito respingevano l'impugnazione e condannavano l'attore alla rifusione delle spese di giudizio. Avverso tale decisione, il condomino ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione di legge per non aver il giudice d'appello riconosciuto l'esistenza di un supercondominio con riferimento al parcheggio e all'area pedonale, beni comuni a servizio dei quattro corpi di fabbrica.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Nella specie, il giudice d'appello aveva enfatizzato aspetti irrilevanti per la corretta applicazione della nozione di supercondominio, e nel contempo accantonato aspetti rilevanti, così alterando la fisionomia giuridica dell'istituto, e integrando la denunciata violazione di legge. In particolare, la Corte territoriale aveva svalutato il dato obiettivo della realizzazione di opere di collegamento tra i beni serventi e gli edifici serviti (la scala di accesso al parcheggio), dato obiettivo che, invece, poteva far emergere un vincolo funzionale di accessorietà necessaria a carattere supercondominiale. Inoltre, anche alla luce del diverso periodo di realizzazione di edifici poi funzionalmente unificati con opere di collegamento, occorreva rinnovare il giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma giuridico del supercondominio. Difatti, l'elemento identificativo del supercondominio risiede nella natura specificamente condominiale della relazione di accessorietà tra la parte comune servente e la pluralità di immobili serviti, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi integrino un condominio unitario «ovvero più condomìni». Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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