Decorre il termine «breve» se la sentenza è notificata in Cancelleria, quando il soccombente vi ha volontariamente eletto domicilio

Redazione scientifica
10 Febbraio 2020

Il principio per cui, con l'introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell'atto di impugnazione può essere eseguita presso la Cancelleria solo nell'impossibilità di avvalersi della notificazione via PEC presso l'indirizzo risultante dall'apposito registro, non trova applicazione ove la domiciliazione in Cancelleria non derivi dall'avere l'interessato omesso di adempiere l'onere di eleggere domicilio presso il giudice adito, ma sia il frutto di una deliberata scelta del medesimo interessato. La normativa sul domicilio digitale non ha infatti soppresso la facoltà della parte di eleggere domicilio presso uno specifico luogo fisico (in associazione con il domicilio digitale) per la notificazione degli atti del processo.

Sentenza notificata presso la cancelleria. In un contezioso instaurato tra due società per il pagamento di somme a titolo di canoni di locazione, la soccombente in appello propone ricorso per cassazione dopo lo spirare del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., calcolato dalla data di notificazione della sentenza impugnata, notificazione effettuata presso la Cancelleria della Corte di appello.

Sostiene la società ricorrente che, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale (art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012), la notificazione dell'atto di appello andava eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, con conseguente nullità della notifica eseguita presso la Cancelleria.

La Cassazione dichiara invece inammissibile il ricorso perché tardivo.

Identificazione elettiva del domicilio. Osserva la S.C. che il principio invocato dalla ricorrente è applicabile ai casi in cui il destinatario della notificazione abbia omesso di eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la lite. Esso invece non trova applicazione ove la Cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, «lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice, rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell'interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico, (nella specie, anche la cancelleria dell'ufficio giudiziario) come valido riferimento (anche in associazione con il domicilio digitale) per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati».

Nel caso in esame i Giudici osservano che, essendo valida la notificazione eseguita presso la cancelleria, risulta che la società ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione ben oltre il termine dei 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.

Svolte queste considerazioni, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.