Ordine di rinnovazione della notifica nulla: quali conseguenze in caso di invalidità della notifica rinnovata?
10 Febbraio 2020
Massima
Nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un attoprocessuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini. Il caso
L'Agenzia delle Entrate interponeva ricorso per cassazione avverso sentenza a sé sfavorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, la Corte di cassazione, a fronte della mancata costituzione dell'intimato e ravvisando un vizio importante la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, ordinava la rinnovazione della notifica medesima. Poiché, tuttavia, anche la notifica rinnovata era giudicata invalida, in quanto effettuata al difensore della parte benché fosse decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, l'impugnazione era dichiarata inammissibile, sul presupposto dell'impossibilità di concedere un nuovo termine per la reiterazione del relativo adempimento. La questione
La Suprema Corte si è occupata dell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un attoprocessuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione. Le soluzioni giuridiche
Ai sensi dell'art. 160 c.p.c. la notifica di un atto processuale è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 del medesimo codice di rito (con conseguente impossibilità di pronunciare la nullità se la notifica abbia comunque raggiunto il suo scopo malgrado la formale nullità e impossibilità di eccepire la nullità per la parte che vi abbia dato causa o per quella che abbia rinunciato, tacitamente, all'eccezione). La nullità della notifica può anche essere rilevata dal giudice nei casi previsti dalla legge, come ricavabile dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p.c.: uno di tali casi è la nullità della notifica dell'atto introduttivo del processo, rilevabile d'ufficio dal giudice a fronte della mancata costituzione della parte a cui la notifica è indirizzata. Ai sensi, infatti, dell'art. 291 c.p.c. – quale norma dettata per il processo di primo grado introdotto con citazione, ma da considerarsi di portata generale e applicabile anche ai giudizi di impugnazione – qualora il convenuto non si costituisca e il giudice rilevi un vizio che importi nullità della notifica della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. A quel punto, se la notifica è rinnovata e il convenuto ancora non si costituisca, il giudice ne dichiara la contumacia e il processo segue regolarmente il suo corso, impedendo la rinnovazione il maturare di qualsiasi decadenza; se, invece, la notifica non è rinnovata nel termine perentorio assegnato, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. Quid iuris, tuttavia, se la notifica è rinnovata dalla parte onerata nel termine assegnato, ma anche la notifica rinnovata continui a presentare vizi di invalidità? La pronuncia in commento prende in considerazione proprio tale ultima ipotesi, in quanto a fronte dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, il ricorrente poneva in essere una notifica giudicata nulla, in quanto effettuata al legale costituito della controparte – e non alla controparte personalmente - malgrado il decorso del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, in violazione a quanto disposto dall'art. 330, u.c., c.p.c. Osservano, quindi, i Giudici di legittimità che «se la nullità della notificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, non può disporsi un'ulteriore rinnovazione, essendo esclusa a norma dell'art. 162 c.p.c., comma 1, in quanto, quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida (Cass. civ., 31 luglio 2018, n. 20255; Cass. civ., 20 gennaio 2015, n. 857; Cass. civ., 12 gennaio 2007, n. 436; Cass. civ., 1 luglio 2005, n. 14042), possa essere assegnato un nuovo termine, tenuto conto del fatto che l'art. 153 c.p.c., vieta la proroga dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 di questa norma». Non è giudicato in contrasto con simile conclusione – rispetto al caso specifico - l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la notificazione fatta al procuratore dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data della pubblicazione della sentenza, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria, in quanto ci si troverebbe al cospetto di una mera violazione di della prescrizione in tema di forma, e non già di una impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della categoria (Cass. civ., Sez. Un., n. 2197/2006; Cass. civ.,sez. lav., n. 15050/2009, n. 15050; Cass. civ., sez. V, n. 3816/2018): si osserva, infatti, nella pronuncia in commento, che «non v'è, nel caso della rinnovazione della notificazione di cui si discute il compimento della medesima attività, giacché diverso è il contenuto dell'ordine del giudice: d'integrazione del contraddittorio, in prima battuta, di rinnovazione della notificazione nulla in seconda». Da qui la conclusione dell'inammissibilità dell'impugnazione. Osservazioni
La pronuncia in commento si uniforma ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità che può dirsi ormai consolidato (tra le più recenti cfr. Cass. civ., sez. VI - 3, n. 14742/2019 e Cass. civ., sez. V, n. 20255/2018) e che trova il suo fondamento nella natura perentoria del termine per la rinnovazione della notifica, assegnato ai sensi dell'art. 291 c.p.c.: poiché, pertanto, i termini perentori, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati neppure su accordo delle parti, in mancanza di una valida istanza di rimessione in termini (ove la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile) non è possibile concedere nuovo termine per il compimento del relativo adempimento, stante, appunto, la perentorietà di quello già concesso. Qualora, quindi, il termine per la rinnovazione sia concesso nel giudizio di Cassazione e anche la notifica rinnovata sia reputata nulla, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, salva l'istanza di rimessione in termini e salvo che la parte, di sua iniziativa, provveda alla rinnovazione prima che la nuova nullità sia rilevata (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 14742/2019). Tale principio si intreccia con altra questione in passato molto dibattuta in seno alla giurisprudenza di legittimità, vale a dire le conseguenze della notifica effettuata al difensore costituito – anziché alla parte personalmente – qualora sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, in violazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c. e a fronte di ordine di integrazione del contraddittorio impartito dal giudice del gravame in cause insicindibili, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.: sul punto, infatti, può dirsi oggi consolidato (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 2197/2006 e successive conformi) che l'inosservanza della norma non determina inesistenza, bensì solo nullità della notificazione, sanabile mediante rinnovazione. Correttamente, tuttavia, la Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ritiene tale conclusione del tutto compatibile con il principio dell'impossibilità di nuova rinnovazione della notifica ove la stessa venga rinnovata invalidamente a fronte di termine concesso ex art. 291 c.p.c. I principi dettati da Cass. civ., Sez. Un., n. 2197/2006 e dalle pronunce ad esse conformi, infatti, attengono ad un diverso ambito, costituito dalle conseguenze della notifica effettuata in violazione dell'art. 330, u.c., c.p.c. a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio effettuata dal giudice dell'impugnazione a fronte di cause inscindibili: qualora, infatti, il giudice dell'impugnazione impartisca l'ordine di integrazione del contraddittorio e tale ordine sia eseguito con una notifica non andata in porto, conseguenza non può essere l'inammissibilità dell'impugnazione, «perché si sta procedendo ormai in una situazione in cui la regola di litisconsorzio è stata assicurata in thesi dal tentativo di notifica» (Cass. civ., sez. III, n. 22341/2017). A quel punto, però, il giudice potrà concedere un nuovo termine per la rinnovazione e tale statuizione, inquadrabile nell'alveo dell'art. 291 c.p.c., sarà suscettibile di produrre l'effetto estintivo tanto in caso di mancato rispetto quanto in caso di rinnovazione con notifica invalida, coerentemente ai principi dettati dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento.
Riferimenti
Cendon (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, Milano, 2012, 1750 e ss. |