Non genuinità dell'appalto e conseguenze sul rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell'utilizzatore

Sabrina Apa
10 Febbraio 2020

L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore...

L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.

Negli appalti a bassa intensità organizzativa, cioè nei quali risulta prevalente il fattore lavorativo, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto da parte del datore di lavoro-appaltatore costituisce requisito minimo ed indispensabile per consentire la configurazione della organizzazione dei mezzi necessari al fine di ravvisare un'ipotesi di appalto genuino. La non genuinità dell'appalto comporta l'applicazione delle conseguenze di cui al comma 3-bis dell'art. 29 citato secondo cui il rapporto di lavoro si costituisce alle dirette dipendenze dell'utilizzatore.

Nel caso di specie il Giudice ha rilevato la non genuinità dell'appalto relativamente quantomeno alle prestazioni rese dal ricorrente, in quanto la sua prestazione lavorativa da un lato non era connessa all'oggetto dell'appalto e dall'altro era integralmente gestita dal committente, il quale agiva da effettivo datore di lavoro.

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