Sospensione dal servizio del dipendente rinviato a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione

10 Febbraio 2020

Così come rientra nella discrezionalità dell'amministrazione datrice di lavoro valutare se sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, allo stesso modo rientra nella sua valutazione discrezionale la scelta se revocare la sospensione del procedimento disciplinare pur nella pendenza di quello penale ovvero se continuare ad attendere l'irrevocabilità della sentenza...

Così come rientra nella discrezionalità dell'amministrazione datrice di lavoro valutare se sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, allo stesso modo rientra nella sua valutazione discrezionale la scelta se revocare la sospensione del procedimento disciplinare pur nella pendenza di quello penale ovvero se continuare ad attendere l'irrevocabilità della sentenza.

La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “In tema di pubblico impiego, la sospensione cautelare obbligatoria, prevista dall'art. 4, l. n. 97 del 2001, va distinta da quella facoltativa richiamata nell'incipit dell'art. 3 della stessa legge, che ha ritenuto di rinviarne la disciplina alle disposizioni dei relativi ordinamenti, da individuarsi, quanto al lavoro pubblico contrattualizzato, in quelle dettate dai contratti collettivi di comparto, sicché l'obbligo di trasferire ad altra sede o ad altro incarico il dipendente rinviato a giudizio opera solo qualora, pur ricorrendone i presupposti, non ne sia stata già disposta la sospensione facoltativa.

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