Una finestra sulla pensione

10 Febbraio 2020

Lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, previsto ex art. 12, d.l. n. 73 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, opera nei confronti di tutti gli assicurati, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata (anche) per invalidità...

Lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, previsto ex art. 12, d.l. n. 73 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, opera nei confronti di tutti gli assicurati, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata (anche) per invalidità.

Con la sentenza n. 2382 del 2020, depositata il 3 febbraio 2020, la Corte di cassazione consolida il proprio orientamento in tema di applicabilità delle c.d. finestre mobili alle pensioni di vecchiaia anticipata.

Si lavora – tutti – un po' di più. Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione è chiamata a precisare se lo slittamento di dodici mesi previsto dall'art. 12, d.l. n. 73 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, si applichi alla generalità degli assicurati o solo a coloro che avrebbero raggiunto i requisiti d'età previsti dalla norma, nell'anno della sua entrata in vigore.


La Suprema Corte chiarisce che la norma dispone - in via generale - lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. Essa quindi non si riferisce solo ai soggetti esplicitamente individuati dalla norma, ossia coloro che maturano, dal gennaio 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni (se donne) o a 65 (se uomini), ma anche a tutti gli altri assicurati e quindi anche ai pensionati di vecchiaia anticipata, come il controricorrente.

Il tenore letterale della norma. In sostanza, gli ermellini consolidano la loro interpretazione della norma de quo avvalorandone il tenore letterale. Il comma primo dell'art. 12, d.l. n. 73 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, individua un ambito di applicazione soggettivo molto ampio che comprende: “i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato “, “le lavoratrici del pubblico impiego” e tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici orientamenti”. La locuzione “negli altri casi” deve essere interpretata come clausola di chiusura, inclusiva delle pensioni di vecchiaia anticipiate. Non v'è quindi ragione di escludere lo slittamento di un anno per quest'ultima categoria di pensioni.

La coerenza del sistema (post) Fornero. A conclusione del proprio iter logico, la Corte di Cassazione precisa che lo slittamento dell'età pensionabile risulta compatibile con gli interventi legislativi successivi alla norma de quo e, segnatamente, alla c.d. Riforma Fornero che ha modificato l'accesso alla pensione di vecchiaia soltanto per i lavoratori e le lavoratrici, dipendenti ed autonomi, assoggettati al regime ordinario di età, senza toccare i requisiti d'accesso alle pensioni di vecchiaia anticipata, le quali continuano a godere di una disciplina di favore. E' infatti tutt'oggi consentito agli invalidi oltre l'80% di anticipare la pensione di vecchiaia rispetto alla generalità degli assicurati, in conformità all'art. 1 comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992. Si deve quindi escludere che gli invalidi abbiano subito a causa dello slittamento un trattamento gravatorio, poiché sia lo slittamento sia la Riforma Fornero, mantengono un certo favor per le pensioni anticipate di vecchiaia.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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