Il diritto di indire l'assemblea sindacale spetta anche al singolo componente della RSU
10 Febbraio 2020
Le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 dell'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014, Testo unico sulla rappresentanza, applicabile ratione temporis, va interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, ex art. 20, l. n. 300 del 1970, rientra, come specifica agilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata in senso collegiale, ma anche a ciascun componente della RSU medesima, “purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19, l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.
Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza 6 febbraio 2020, n. 2862.
Il caso. La Corte d'appello di Torino, confermando la decisione di primo grado, escludeva la valenza antisindacale alla mancata autorizzazione da parte della società allo svolgimento di un'ora si assemblea retribuita, convocata dai solo componenti della RSU eletti in una determinata lista elettorale, rilevando che la presenza di indici letterali e sistematici nell'ambito dell'art. 7 dell'Accordo interconfederale T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 depongono per una portata della regola maggioritaria non limitata alla sola attività contrattuale, ma è estesa alla totalità all'insieme delle materia ricadenti nella sfera delle attribuzioni delle RSU, tra cui la facoltà potestativa di indizione dell'assemblea. Avverso tale pronuncia il sindacato propone ricorso per cassazione.
Il diritto di indire assemblee sindacali. L'art. 20 della l. n. 300 del 1970 prevede che l'indizione dell'assemblea può avvenire singolarmente o congiuntamente da parte delle RSA.
È sulla base di tale nuovo principio che i Giudici di legittimità accolgono il ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame attraverso l'applicazione del suddetto principio.
(Fonte: Diritto e Giustizia)
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