Al TAR la giurisdizione delle questioni relative al distacco di intonaci dai muri condominiali
11 Febbraio 2020
Il Condominio aveva impugnato davanti al TAR la determinazione dirigenziale emessa dall'Unità organizzativa tecnica di Roma Capitale, con cui il ricorrente era stato diffidato ad assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini, in relazione ad accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale. Con sentenza, il Tribunale Amministrativo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Successivamente, riassunta davanti al Tribunale ordinario, il giudice con ordinanza sollevava il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dal Tribunale Amministrativo. Difatti, il Condominio aveva contestato le modalità di esercizio del potere pubblico, e non il diritto di proprietà o altro diritto di natura economica. In particolare, il Condominio non aveva lamentato di aver subito una lesione nel suo diritto di proprietà, quanto, piuttosto, di essere stato individuato come il soggetto tenuto alla manutenzione e conservazione del muro, e quindi ad ovviare ad un suo pericolo di caduta. In altre parole, non aveva messo in dubbio il potere dell'ente locale di adottare un provvedimento come quello impugnato, bensì contestava "il modus operandi dell'ente locale convenuto", avanzando una pretesa che aveva natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Di conseguenza, non era corretto, perciò, quanto era stato rilevato dal TAR Lazio secondo cui, nella specie, non sarebbe stato esercitato alcun potere pubblico. In conclusione, per le suesposte ragioni, la S.C. ha precisato che in caso di contestazione di una ordinanza con la quale un Comune diffidi un Condominio intimandogli di compiere gli atti di manutenzione necessari a evitare distacchi di intonaco dal muro e in generale a riparare la facciata, il Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del luogo, non avendo invece giurisdizione il giudice Civile. |