Composizione della base associativa degli Enti del Terzo settore

La Redazione
12 Febbraio 2020

Il Ministero del Lavoro, con nota pubblicata lo scorso 5 febbraio, risponde ai quesiti degli operatori del settore in merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo settore.

Il Ministero del Lavoro, con nota pubblicata lo scorso 5 febbraio, risponde ai quesiti degli operatori del settore in merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo settore.

Con riguardo alla struttura organizzativa da adottare, rientra, in linea generale, nell'autonoma determinazione dell'ente l'individuazione dell'assetto strutturale ritenuto più idoneo ad assicurare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio di attività di interesse generale.

Per alcune tipologie di enti, tuttavia, sono previste alcune limitazioni, proprio al fine di preservarne la loro natura: si tratta delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps). Sono limitazioni che riguardano, da un lato, la natura dei soggetti superindividuali ammissibili, che devono appartenere a tipologie tassativamente individuate, dall'altro il numero di tali soggetti, che non può essere superiore al 50% rispettivamente delle Odv e della Aps. Ciò significa che è possibile lasciare alla libera determinazione delle associazioni la possibilità di definire la propria compagine associativa, fatte salve le suddette limitazioni.

I quesiti. Premesso ciò, il primo quesito esaminato dal Ministero è quello presentato dalla Regione Piemonte, relativo alla composizione della base associativa delle Odv e Asp, alla luce degli artt. 32 e 35 del Codice del Terzo settore e riguarda la possibilità di configurare una composizione sociale che ricomprenda, come detto prima, sia le persone fisiche sia gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Ebbene, l'ammissione di tali enti rappresenta una possibilità aggiuntiva, purché siano omogenei con la tipologia dell'associante; in caso contrario, tutto ciò è consentito solo se nelle stesse basi associative siano comunque presenti, in numero adeguato, enti aventi la stessa natura dell'ente interessato. E qualora la situazione si riferisca a soggetti già iscritti nei registri di volontariato o della promozione sociale, gli enti stessi vengono avvisati affinché adeguino i relativi statuti e la propria composizione in previsione della trasmigrazione.

Con il secondo quesito, il Forum nazionale del Terzo settore chiede una pronuncia relativa alla possibilità per gli Enti del Terzo settore (ETS) di accogliere nella propria base associativa le imprese e, in caso di risposta affermativa, se queste possano o meno tenere il controllo dell'Ente e se tale controllo possa essere effettuato da una sola impresa o in forma congiunta. Nel d.lgs. n. 112/2017, non vengono espressamente menzionate le imprese, ma si individuano quali soggetti che non possono essere qualificati come ETS le pubbliche amministrazioni, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Pertanto, sulla base di tale previsione normativa e in continuità con l'indirizzo interpretativo fornito dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 38/E del 1° agosto 2011, si ritiene che le imprese possano costituire o partecipare alla base associativa degli ETS e detenerne il controllo sia in forma individuale che in forma congiunta, sempre nel rispetto delle norme poste a fondamento della natura e delle finalità degli ETS.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.