Omissione di lavori: condomini penalmente responsabili, anche in presenza dell'amministratore

Redazione scientifica
13 Febbraio 2020

Nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all'art. 677 c.p. a carico dell'amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere.

La Corte d'Appello confermava la sentenza dal Tribunale in merito alla condanna di Tizio e Caia alla pena prevista dal reato di cui all'art. 677, comma 3, c.p. In particolare, la Corte territoriale riteneva indubbia la concretezza del pericolo alle persone e la colpa addebitabile agli imputati, che, quali proprietari delle singole unità abitative, omettevano per lunghissimo tempo i dovuti adempimenti posti a loro carico dalle ordinanze sindacali. Inoltre, secondo i giudici del merito, attesa la permanenza del reato, lo stesso poteva dirsi consumato solo nel 2017 con cessazione del pericolo attraverso la messa in sicurezza dell'edificio in rovina in epoca di poco antecedente la pronuncia della sentenza di primo grado e che, pertanto, il termine prescrizionale non era decorso (maturando, invero, la prescrizione nel 2022). Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo che nel caso di specie, essendovi un amministratore del condominio e quindi una persona tenuta alla vigilanza e manutenzione dell'edificio condominiale, lo stesso andava considerato soggetto attivo del reato al posto dei proprietari, la cui responsabilità era unicamente sussidiaria.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, gli imputati, destinatari, tra gli altri, delle richiamate ordinanze sindacali, e proprietari di singole unità abitative comprese nel fabbricato, erano tenuti all'obbligo di mantenere l'edificio in condizioni tali da evitare l'insorgere di pericoli per la pubblica incolumità. A prescindere dalla responsabilità degli altri comproprietari dell'immobile in questione, era indubbio che gli odierni imputati erano rimasti inerti nonostante l'intimazione sindacale ad eseguire i lavori necessari alla messa in sicurezza dell'edificio; venendosi così ad escludere ogni responsabilità dell'amministratore condominiale, che al più avrebbe potuto concernere le parti condominiali pericolanti. Ma, anche con riguardo alla responsabilità degli amministratori di condominio, in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali (nella specie, i solai dei locali garage), nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all'art. 677 c.p. a carico dell'amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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