Responsabilità sanitaria: inammissibile la chiamata diretta delle assicurazioni

Redazione Scientifica
13 Febbraio 2020

La chiamata diretta delle assicurazioni è inammissibile nel caso in cui l'azione diretta del danneggiato ex art. 12 della legge Gelli sia stata effettuata prima dell'emanazione dei decreti ex art. 10, comma 6, della medesima legge.

Inammissibilità. In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., proposto dalla ricorrente contro la struttura sanitaria e i suoi operatori, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile la chiamata diretta delle assicurazioni, in quanto l'azione diretta del danneggiato ex art. 12 l. n. 24/2017 è subordinata all'emanazione dei decreti di cui all'art. 10, comma 6, l. n. 24/2017, non ancora avvenuta.
Tuttavia, costituitasi senza sollevare alcuna eccezione in merito, il Tribunale ha ritenuto di qualificare la costituzione di una delle due compagnie assicuratrici come intervento volontario nel procedimento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.