Indicazione dell'indirizzo PEC ed elezione di domicilio

Redazione scientifica
14 Febbraio 2020

L'indicazione della PEC non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, posto che la posta elettronica certificata costituisce oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che è destinata a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato.

Impugnazione tardiva. In un contezioso vertente sulla costituzione di un fondo patrimoniale, la Corte d'Appello, adita da una parte, dichiarava inammissibile l'impugnazione poiché proposta oltre il termine breve di decadenza. La Corte territoriale osservava che il difensore degli appellanti in primo grado, nell'ambito dei poteri conferiti dalla procura ad litem, aveva eletto domicilio, ai fini delle comunicazioni e notificazioni, presso lo studio di un altro avvocato, nominato quale domiciliatario; proprio presso tale studio era stata eseguita la notifica della sentenza di primo grado, a seguito della quale era stato proposto, tardivamente, appello. Avverso la decisione viene proposto ricorso in Cassazione, nel quale si deduce la nullità della notifica della sentenza di primo grado, essendo stata effettuata nei confronti delle parti soccombenti presso lo studio del domiciliatario, senza indicazione del procuratore ad litem costituito.

Domiciliazione. La Cassazione, ritenendo infondato il motivo, specifica che l'introduzione del processo telematico non ha mutato il regime precedente riguardante la facoltà della parte di eleggere domicilio, posto che in difetto di tale elezione vale la regola per cui, dopo la costituzione, tutte le comunicazioni e notifiche devono essere fatte al procuratore della parte.

Indirizzo PEC. La giurisprudenza ha esaminato, prima che la notifica telematica fosse resa obbligatoria, l'ipotesi di concorrente indicazione nell'atto difensivo da parte del difensore dell'indirizzo PEC e del domicilio eletto presso cui ricevere comunicazioni e notificazioni degli atti processuali. Considerata tale ipotesi, la Cassazione ha rilevato che l'indicazione della PEC «non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio», posto che la posta elettronica certificata «costituisce oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che è destinata a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato». Inoltre, continuano i Giudici, «se la indicazione dell'indirizzo PEC, senza ulteriori specificazioni, individuava il luogo virtuale cui dovevano essere effettuate tanto le comunicazioni, quanto le notificazioni degli atti processuali, diversamente la espressa destinazione del luogo virtuale soltanto alla ricezione delle comunicazioni di cancelleria, se accompagnata da una elezione di domicilio, concentrata esclusivamente sul domicilio eletto il luogo di destinazione delle notificazioni: con la conseguenza che, qualora il luogo indicato non fosse ricaduto nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario, doveva ritenersi valida la notifica eseguita mediante deposito dell'atto presso la Cancelleria ex art. 82 r.d. n. 34/1937».
Con la digitalizzazione del processo nei gradi di merito, specificato i Giudici, le notificazioni eseguite mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario trovano applicazione solo se la notificazione presso l'indirizzo PEC risulti impossibile per causa addebitabile al destinatario.

Decorrenza del termine breve. Nel caso di specie, rileva la Cassazione che c'è stata l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato indicato quale domiciliatario del difensore, in nome e per conto dei convenuti, e che la sentenza di prime cure è stata notificata e consegnata presso lo studio del domiciliatario. Tale notifica risulta idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, posto che la giurisprudenza ha ribadito in più occasioni (Cass. n. 30835/18; n. 7257/2017) la prevalenza del criterio topografico (domicilio eletto) su quello personale (studio del procuratore ad litem), quando il domiciliatario non corrisponda al procuratore costituito per la parte in giudizio.
Dunque, l'allegata nullità della notifica della sentenza per omessa indicazione del nominativo del procuratore ad litem, non sussiste nel caso di specie, non essendo l'omissione di tale indicazione un elemento formale espressamente richiesto dalla legge a pena di nullità. Di conseguenza, la valutazione sull'invalidità della notificazione deve essere compiuta avendo riguardo del risultato pratico conseguito dall'atto, dovendo lo stesso ritenersi affetto da nullità quando sia «dimostrata la mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.)».
Posto che nel caso di specie è stato lo stesso procuratore ad litem ad informare le altre parti sulla nuova elezione di domicilio attraverso deposito della memoria difensiva, il procedimento notificatorio ha raggiunto il suo scopo portando a legale conoscenza del procuratore ad litem la sentenza di prime cure attraverso la notifica dell'atto presso il domiciliatario, dunque tale notifica è pienamente idonea a fare decorrere il termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c.
Chiarito questo il ricorso viene rigettato.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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