Il conduttore non può rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti
17 Febbraio 2020
Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito rigettavano la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società conduttrice nei confronti del locatore, ritenendo valida e legittima la pattuizione di aumento del canone di locazione convenuta con scrittura privata del 2008, in quanto le disposizioni imperative di cui all'art. 79, l. n. 392/1978 si riferivano alle sole convenzioni tendenti ad escludere preventivamente i diritti del conduttore e non anche alla disposizione di tali diritti effettuata in corso di rapporto. Avverso i provvedimenti in esame, la società conduttrice ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 79, l. 392/1978. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la sanzione di nullità sancita dall'art. 79, l. n. 392/1978, tradizionalmente intesa come volta a colpire le sole maggiorazioni del canone previste in itinere e diverse da quelle consentite ex lege, deve, invece, essere letta nel senso che il patto di maggiorazione del canone è nullo anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale, del rapporto. Pertanto, in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 32, l. n. 392/1978 ma veri e propri aumenti del canone deve ritenersi nulla ex art. 79, comma 1, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla norma, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunziare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio. |