Accesso ai verbali del Comitato valutazione sinistri e diritto di difesa dell'Amministrazione

Redazione Scientifica
17 Febbraio 2020

I verbali del Comitato valutazione sinistri sono accessibili relativamente agli aspetti di carattere cognitivo della dinamica degli eventi o dei profili medico-legali. Le valutazioni di ordine strategico-difensivo in essi contenute, invece, sono sottratte al regime ostensivo poiché riconducibili a funzioni di risk management e pertanto soggette al divieto di cui all'art. 16, c.1, l. n. 24/2017.

Richiesta di accesso agli atti del CVS. Una parte, erede di una paziente deceduta, domandava alla struttura ospedaliera di poter accedere alla documentazione relativa alle perizie medico legali espletate in merito all'avvenuto decesso e ai verbali redatti da Comitato valutazione sinistri.
La sua richiesta veniva respinta dall'Azienda Socio Sanitaria che giustificava il diniego dando rilievo alla necessità di salvaguardare il diritto di difesa dell'Amministrazione. Il TAR Lombardia, invece, accoglieva l'istanza dell'erede ritenendo che non si potesse negare l'accesso alle perizie mediche e ai verbali del CVS, sulla base del principio di trasparenza che caratterizza l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Risk management. Avverso la decisione l'Azienda Socio Sanitaria propone appello innanzi al Consiglio di Stato, deducendo, tra le altre cose, che il TAR abbia errato nel respingere l'eccezione da lei formulata in primo grado e intesa a sottolineare che i verbali del CVS e le perizie sarebbero da intendersi quali atti connessi a liti potenziali o in atto e perciò sottratti all'accesso, allo scopo di tutelare il diritto di difesa dell'Amministrazione, posto che in tali atti sono contenute delle valutazioni di strategia processuale e difensiva. Inoltre, prosegue l'appellante, l'attività del CVS rientra nella generale funzione di risk management che mira alla prevenzione e gestione del rischio sanitario (ex art. 1, comma 538 e 539, l. n. 208/2015) e soggiace pertanto all'art. 16, comma 1, l. n. 24/2017, secondo cui i verbali e gli atti frutto dell'attività di gestione del rischio clinico non sono acquisibili o utilizzabili nell'ambito di procedimenti giudiziari.

Sottrazione solo parziale all'accesso. Il Consiglio di Stato osserva che il CVS assolve anche a funzioni riconducibili al risk management soggette quindi al divieto di cui al sopracitato art. 16. Tuttavia, tale funzione qualifica solo in parte tali atti e quindi potrebbe configurarsi solo una sottrazione parziale al loro accesso, posto che il fatto di accedervi soddisfa una finalità più ampia rispetto alla semplice riproduzione o utilizzo in giudizio dei documenti.

In merito all'aspetto dell'inerenza dei documenti alla strategia difensiva dell'Amministrazione, dopo aver richiamato la decisione n. 2890/2018, il Consiglio di Stato rileva che gli atti del Comitato valutazione sinistri si inseriscono nell'ambito di un «procedimento funzionale alla individuazione di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria». Pertanto, essi non svolgono funzione diretta alla difesa in giudizio dell'Amministrazione e quindi possono contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo, ulteriori rispetto a quelle di carattere cognitivo della dinamica degli eventi o valutativo dei profili medico-legali.
Chiarito questo i Giudici accolgono parzialmente l'appello in relazione alla sopraesposta censura dell'appellante, stabilendo che l'esibizione dei documenti dovrà avvenire utilizzando accorgimenti di oscuramento, al fine di salvaguardare il diritto di difesa dell'Amministrazione, accompagnate dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse contengono reali valutazioni di carattere difensivo dell'amministrazione, elaborate in funzione del contezioso civile instaurato.
Infine, il Consiglio precisa che la mancata ostensione degli atti non potrà essere giustificata dal fatto che le valutazioni potrebbero, in potenza, rilevare ai fini della elaborazione di una strategia difensiva dal parte della P.A. nel giudizio civile ma devono essere state formulate in diretta ed immediata funzione della strategia difensiva da assumere.

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