Inammissibile l'appello dell'agente della riscossione sottoscritto da soggetto esterno

La Redazione
14 Febbraio 2020

È inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione quando sia sottoscritto da un soggetto esterno alla sua organizzazione.

È inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione quando sia sottoscritto da un soggetto esterno alla sua organizzazione.

Il novellato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 ha esteso l'inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli Uffici dell'Agenzia delle entrate e a quelli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle cancellerie o segreterie dell'Ufficio giudiziario, anche all'Ufficio dell'agente della riscossione, il quale quindi deve stare in giudizio - in particolare, solo nel giudizio di merito - direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza verso l'esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all'uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell'avvocatura dello Stato.

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