Il luogo di notifica dell'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata

Caterina Costabile
17 Febbraio 2020

La questione esaminata dalla Suprema Corte afferisce alla tassatività o alternatività dei tre luoghi previsti dall'art. 330, comma 1, c.p.c. ove effettuare la notifica dell'impugnazione nella ipotesi la stessa non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione.
Massima

L'art. 330, comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione, quando non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata (ovvero se non contenga l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza), può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi.

Il caso

La società Alfa in liquidazione aveva impugnato il diniego di rimborso Iva relativo ad un anno d'imposta dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e riconoscendo alla contribuente il diritto al rimborso.

Avverso la sentenza veniva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale rigettava il gravame.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione.

Il liquidatore della Società Alfa proponeva controricorso deducendo, tra l'altro, il vizio della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità in quanto notificato soltanto presso la residenza del liquidatore e non nel domicilio processuale eletto.

La questione

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce alla tassatività o alternatività dei tre luoghi previsti dall'art. 330, comma 1, c.p.c. ove effettuare la notifica dell'impugnazione nella ipotesi la stessa non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione.

Le soluzioni giuridiche

La S.C., con la pronuncia in esame, ribadendo il proprio consolidato orientamento, ha statuito che l'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il difensore costituito nel giudizio a quo, sia nel domicilio eletto sia nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà dell'impugnante di eseguire la notifica nell'uno o nell'altro dei luoghi indicati. Ciò in quanto i suddetti luoghi di notifica dell'impugnazione sono fra loro perfettamente alternativi, a scelta del notificante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione nella loro elencazione (in tal senso v. anche Cass. civ., sez. trib., 3 agosto 2007, n. 17137; Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2004, n. 17003; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2001, n. 3273).

Osservazioni

L'art.330 c.p.c. indica i luoghi in cui deve essere eseguita la notificazione dell'impugnazione, determinandoli sulla base di criteri eterogenei secondo un ordine di indicazione che è in parte alternativo ed in parte esclusivo.

La disposizione contempla tre diverse ipotesi:

1) nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata notificata e nel relativo atto si sia provveduto ad indicare la residenza o ad eleggere domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;

2) nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata ovvero non si sia provveduto, all'atto della notifica, ad indicare la residenza o ad eleggere domicilio, l'impugnazione deve essere notificata ai sensi dell'articolo 170 c.p.c., ovvero presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio;

3) nel caso in cui manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata personalmente a norma degli articoli 137 e ss. c.p.c.

Il primo dei luoghi di notificazione dell'impugnazione indicato dall'art. 330 c.p.c. ha carattere esclusivo, rispetto al quale i successivi criteri di individuazione del luogo di notificazione previsti dal comma 1 devono ritenersi sussidiari (cfr. Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 1994, n.10759): la notificazione va, pertanto, effettuata nel luogo in cui la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto il suo domicilio all'atto della notificazione della sentenza e l'inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della notificazione, sanabile ex tunc con la costituzione del destinatario o con la rinnovazione ordinata dal giudice ex art. 291 c.p.c. Se non sanata, la nullità si comunica all'intero giudizio di secondo grado, compresa la sentenza che la definisce, la quale ove impugnata in sede di legittimità deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'atto di impugnazione pervenuto a conoscenza dell'appellato ed essendo perciò superflua una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 32006).

La seconda ipotesi contemplata dalla norma – ed oggetto della pronuncia in esame – prevede tre diversi luoghi in cui poter effettuare la notifica (procuratore costituito, residenza dichiarata e domicilio eletto per il giudizio) che, secondo il consolidato orientamento della S.C., devono ritenersi tra loro perfettamente alternativi (cfr. Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2006, n. 24502; Cass. civ., sez. trib., 18 ottobre 2004, n. 20392).

La notifica dell'impugnazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile con la costituzione della controparte o ex art. 291 c.p.c., comma 1, con la sua rinnovazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 aprile 2019, n. 9693).

La S.C. ha, tuttavia, ritenuto che la notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati (cfr. Cass. civ., sez. VI, 27 giugno 2019, n. 17336).

Per quanto riguarda la cancellazione volontaria dall'albo da parte dell'avvocato in giurisprudenza era sorto un contrasto in merito al luogo di notificazione dell'atto di impugnazione: si sosteneva, infatti, tanto l'inesistenza, quanto la nullità, quanto perfino la validità della notifica dell'atto d'appello eseguita nei confronti del procuratore dell'appellato cancellato dall'albo al momento della notifica. Le Sezioni Unite, intervenute per dirimere il contrasto, hanno ritenuto che la notifica dell'atto di appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del tempo di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, non è inesistente - ove il procedimento notificatorio, avviato a istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell'atto - ma nulla per violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in quanto indirizzata a un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo (cfr. Cass. civ., Sez.Un., 13 febbraio 2017, n. 3702).

In ultimo, va rimarcato che la ratio della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c. secondo cui, qualora manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza l'impugnazione deve essere notificata personalmente ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., risiede nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra la parte e il difensore (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2006, n. 9174).

Guida all'approfondimento
  • L. Balestra, I vizi relativi all'individuazione del luogo di notificazione, su www.ilProcessoCivile.it;
  • M. Di Marzio, Dove si notificano le impugnazioni, su www.ilProcessoCivile.it;
  • S. Matteini Chiari, Idoneità ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare della notifica della sentenza nel luogo in cui il procuratore si è trasferito, su www.ilProcessocivile.it.

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