Obbligo di menzione della relazione di stima imposto dall'art. 2506-ter, comma 2, c.c.

Francesca Maria Bava
17 Febbraio 2020

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 182, si sofferma sull'ambito applicativo dell'art. 2506-ter, comma 2, c.c., come modificato dalla L. n. 161/2014, in attuazione della direttiva 2009/109/CE, confluita oggi nella direttiva 1132/17/UE.

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 182, si sofferma sull'ambito applicativo dell'art. 2506-ter, comma 2, c.c., come modificato dalla L. n. 161/2014, in attuazione della direttiva 2009/109/CE, confluita oggi nella direttiva 1132/17/UE.

Esso concerne l'obbligo di menzione in sede di scissione della relazione di stima ex art. 2343 c.c. e del registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata, ossia quello di iscrizione della delibera di approvazione del progetto di scissione.

Letteralmente la norma impone la menzione suddetta in caso di scissione che si realizza mediante aumento di capitale con “conferimento” (rectius “assegnazione”) di beni in natura o di crediti, ma è da ritenersi che la relazione sia necessaria solo “ove prevista”. E' richiesta, infatti, soltanto in alcune specifiche ipotesi al fine di garantire una formazione “valoristicamente corretta” del capitale sociale.

Anzitutto, l'art. 2501-sexies, comma 7, c.c. - applicabile anche alla scissione per espresso rinvio – richiede la perizia di stima del patrimonio della società di persone che si scinde a favore di una beneficiaria società di capitali di nuova costituzione o preesistente. In quest'ultimo caso la relazione è necessaria – secondo il medesimo Consiglio Notarile di Milano (massima n. 27) – solo se per effetto della scissione la beneficiaria aumenti il proprio capitale sociale, diversamente peraltro da quanto sostenuto dal Comitato Notarile Triveneto (massima L.A.7), per il quale è necessaria la perizia anche in caso di imputazione dei valori a patrimonio netto senza aumento del capitale.

La relazione è, inoltre, richiesta – come affermato dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 72) - in caso di imputazione a capitale sociale del disavanzo “da concambio”, al fine di far emergere i valori effettivi del patrimonio dell'incorporata/scissa non contabilizzati in bilancio.

Il Consiglio Notarile di Milano sottolinea, poi, come l'art. 2506-ter, comma 2, c.c. si riferisca esclusivamente alla relazione dell'art. 2343 c.c. (e implicitamente a quella dell'art. 2343 ter c.c.),prevista per le società per azioni, senza alcun rimando a quella prevista per le società a responsabilità limitata di cui all'art. 2465 c.c., che pertanto non è obbligatoria. Questa interpretazione restrittiva sarebbe confermata dalla lettera della legge e dalle direttive sopra citate: tuttavia, in presenza di orientamenti divergenti sul punto (tra cui la massima n. 3 del Consiglio Notarile di Roma), nulla impedisce per fini prudenziali la redazione della perizia anche ai sensi dell'art. 2465 c.c. in caso di beneficiaria società a responsabilità limitata.

Infine, laddove la relazione degli amministratori non sia stata redatta (per rinuncia espressa dei soci o per esenzione ex lege), l'obbligo di menzione della perizia è adempiuto nel progetto di scissione.

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