Omesso pagamento delle retribuzioni e giusta causa di dimissioni

17 Febbraio 2020

Se l'omesso pagamento delle retribuzioni, potendosi ritenere la principale delle obbligazioni gravanti sul datore di lavoro, integra certamente gli estremi della giusta causa di dimissioni, non potendosi ritenere che in assenza della prestazione del datore di lavoro il lavoratore debba essere tenuto a rendere la propria, non altrettanto può dirsi del mero ritardo nel pagamento, ritardo che non impedisca al prestatore di continuare a percepire mensilmente le retribuzioni. La condotta del datore di lavoro, il quale versi al dipendente in ritardo le retribuzioni riferite al mese precedente con cadenza mensile, non integra allora una giusta causa di recesso, in quanto il prestatore può continuare a confidare nel costante (seppure in ritardo) adempimento dell'obbligazione.

Se l'omesso pagamento delle retribuzioni, potendosi ritenere la principale delle obbligazioni gravanti sul datore di lavoro, integra certamente gli estremi della giusta causa di dimissioni, non potendosi ritenere che in assenza della prestazione del datore di lavoro il lavoratore debba essere tenuto a rendere la propria, non altrettanto può dirsi del mero ritardo nel pagamento, ritardo che non impedisca al prestatore di continuare a percepire mensilmente le retribuzioni.

La condotta del datore di lavoro, il quale versi al dipendente in ritardo le retribuzioni riferite al mese precedente con cadenza mensile, non integra allora una giusta causa di recesso, in quanto il prestatore può continuare a confidare nel costante (seppure in ritardo) adempimento dell'obbligazione.

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